In caso di ritrovamento di un animale che si è smarrito, è importante seguire alcune regole precise volte a tutelare sia l’animale che il suo proprietario.
Secondo l’articolo 720a del Codice civile svizzero, chi trova un animale smarrito deve avvisare il proprietario. Se non lo conosce deve invece segnalare il ritrovamento all’ufficio oggetti smarriti. Nel nostro Cantone, il Consiglio di Stato ha incaricato l’Ufficio del veterinario cantonale (UVC) di ricevere queste segnalazioni.
Prima di procedere con l'annuncio, è importante verificare se l'animale è identificato ad esempio mediante microchip. A questo proposito è possibile contattare la Polizia comunale, una società per la protezione degli animali oppure un veterinario che possano verificarne la presenza.
Attraverso i link a lato è inoltre possibile verificare se e dove un determinato microchip è registrato (per i cani ad esempio vige l'obbligo di registrazione).
Nella rubrica "annunci attivi" è possibile verificare gli annunci di ritrovamento/smarrimento pubblicati.
Come previsto dall’articolo 722 del Codice civile svizzero, se entro due mesi dalla pubblicazione dell’annuncio non si riesce a risalire al proprietario, la persona che ha trovato l’animale ne diventa il nuovo proprietario, purché abbia rispettato gli obblighi di notifica.
Se invece chi trova l’animale decide di affidarlo a un rifugio e di rinunciare al suo possesso, il rifugio potrà disporne liberamente dopo due mesi dall’affidamento.
Legislazione federale