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Identificazione degli apiari, notifiche e spostamenti

L’Ordinanza federale sulle epizoozie (OFE) stabilisce l’obbligo di mantenere un registro cantonale degli apicoltori e degli apiari presenti sul territorio.

Per adempiere a tale disposizione, nel 2015 è stato introdotto un sistema di identificazione degli apiari mediante targa identificativa ufficiale, da posizionare in modo ben visibile all’esterno di ogni singolo apiario e riportante il relativo numero d’identificazione (articolo 19a dell'Ordinanza federale sulle epizoozie, OFE).

Ogni nuovo apiario deve essere annunciato all’Ufficio del veterinario cantonale entro tre giorni lavorativi dall’allestimento, utilizzando il "Formulario B2 - Rilevazione apiari colonie” (articolo 18a dell'Ordinanza federale sulle epizoozie, OFE).

Il medesimo termine si applica anche in caso di:

  • cambio di apicoltore;
  • variazione dell’indirizzo;
  • cessazione dell’attività apicola.

L’apicoltrice o l'apicoltore è tenuto a richiedere e notificare una targa per ogni apiario stanziale, ossia per quelli in cui le colonie restano insediate tutto l’anno o almeno durante il periodo invernale.

Inoltre, è necessario disporre di una targa separata per ogni apiario temporaneo o dislocato stagionalmente sul territorio.

Nello "schema identifcazione degli apiari" disponibile nella sezione approfondimenti, è mostrato un esempio pratico di corretta gestione e identificazione degli apiari.

Controllo degli effettivi

L'Ordinanza federale sulle epizoozie (OFE) stabilisce l'obbligo e le modalità di tenere un registro degli effettivi da parte dell'apicoltore. Ogni trasferimento di apiari dev'essere annunciato all'ispettore degli apiari.

Nella sezione approfondimenti potete trovare le istruzioni dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per tenere il controllo degli effettivi delle colonie di api nonché il modulo di controllo degli effettivi delle colonie.

Spostamento di colonie - Regole da rispettare

Nel caso si intendesse trasferire api in un altro circondario di ispezione, indipendentemente si tratti di compra-vendita, di nomadismo o di movimentazione di colonie in generale, devono essere seguiti i seguenti punti: 

AzioneCommento
Notifica alla Sezione dell'agricolturaLa mia attività di apicoltore nel cantone Ticino è stata notificata alla Sezione dell’agricoltura, 6500 Bellinzona.
TargaOgni apiario presente in Ticino è identificato mediante una targa di identificazione ufficiale.
ComuneSe richiesto, è necessario depositare una notifica o una domanda di costruzione per poter posare sul sedime le mie arnie. Informazioni al riguardo possono essere richieste all'Ufficio tecnico comunale.
SorveglianzaÈ necessario assicurare una sorveglianza regolare dell’apiario in Ticino attraverso visite sufficientemente frequenti (almeno una volta ogni 15 giorni nel periodo maggio-agosto), oppure ho incaricato una persona sul posto di seguire l’apiario.
Numero arnieIl numero di arnie presente nello stesso luogo di destinazione non può essere troppo elevato (massimo 60 colonie) e non crea problemi di ordine pubblico nei confronti di eventuali insediamenti presenti nelle vicinanze.
Ispettore provenienzaPrima di trasferire le api, è necessario informare l’ispettore degli apiari del circondario di provenienza.
Ispettore destinazionePrima di trasferire le api, è necessario informare l’ispettore degli apiari del circondario di destinazione in Ticino
Nulla ostaEntrambi gli ispettori degli apiari devono dare il proprio nulla osta al trasferimento delle api, sia per l'assenza di motivi sanitari, sia perché il luogo di destinazione è sufficientemente distante da altri apiari già presenti sul territorio.
Notifiche a ispettoreIn caso di sospetta malattia o in presenza di situazioni problematiche, è necessario informare immediatamente il competente ispettore degli apiari. Se i problemi riguardano il disturbo creato dall’apiario, è necessario informare il Comune. 

Distanze tra gli apiari

Per le colonie dislocate sul territorio si raccomandano le seguenti distanze minime dagli apiari già presenti sul territorio:

Numero colonie dell'apiario nomadeDistanza tra apiari
1 -10300 m
11- 30400 m
31 - 60500 m 

Trasferimento in altri Cantoni 

Alcuni Cantoni richiedono un'ispezione dell'apiario di provenienza da parte dell'ispettore degli apiari prima del trasferimento delle colonie.

In questo caso l'ispettore degli apiari compila e trasmette all'Ufficio del veterinario cantonale il formulario Controllo apiario per trasloco in altri Cantoni. I costi del controllo saranno addebitati all'apicoltore.

BeeTraffic

L'app Beetraffic per cellulari è stata dismessa alla fine del 2024 per motivi tecnici, in quanto la piattaforma tecnica sulla quale era stata programmata l’app non veniva più supportata. Poiché l’utilità dello strumento si è rivelata di grande utilità, Apisuisse ha deciso di creare una cosiddetta web app: beetraffic.ch
Dopo aver effettuato l’accesso al sito, è possibile salvarlo sullo smartphone tramite l’apposita icona, come avviene per altri siti web. Beetraffic può essere utilizzato comodamente sia da computer sia da smartphone.
Chi ha precedentemente utilizzato la vecchia app potrà notare che le funzionalità sono rimaste in gran parte invariate. Gli apiari potranno essere gestiti all’interno di un account personale, scegliendo se registrare l’ubicazione tramite comune politico e numero dell’apiario, oppure tramite un estratto della cartina (funzione importante per gli apicoltori che praticano il nomadismo).
L’applicativo BeeTraffic può essere utilizzato per inviare le notifiche previste dalla legge agli ispettori degli apiari riguardo alla postazione di origine ed a quella destinazione (vedi nomadismo o spostamento di alveari tra apiari). L’approvazione da parte dell’ispettore avviene tramite notifica.

Prospettive future
Gli uffici veterinari e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) stanno attualmente lavorando al progetto «Traffico degli animali 4.0», con l’obiettivo di digitalizzare l’intero traffico degli animali. Sebbene la sua attuazione sia prevista solo tra quattro e otto anni, il nuovo Beetraffic 2.0 non ha potuto essere sviluppato tenendo conto di questo progetto. Beetraffic 2.0 rappresenta quindi una soluzione transitoria.

In evidenza

Lamentele o richieste di informazione per vertenze dovute alla presenza di apiari in zone abitate o con attività artigianali vanno indirizzate alle autorità comunali che hanno la competenza decisionale in base a:

  • norme di polizia locale: per quanto riguarda disturbo e danni provocati dalle api (articolo 107 e seguenti della Legge organica comunale, LOC);   
  • legge edilizia: per quanto riguarda notifiche ed autorizzazioni necessarie per l'installazione dell'apiario; 
  • altre disposizioni di competenza comunale che esulano dalla legislazione sulle epizoozie.

A questo riguardo, a titolo informativo, riportiamo alcune sentenze del Tribunale cantonale amministrativo inerenti questo tema: