Secondo l'articolo 22 cpv. 1 lett. a) dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) in Svizzera è vietato "recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti".
È vietato inoltre "offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali" (articolo 22 cpv. 1 lett. e Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn). Tale legge prevede inoltre che l'importazione di cani dalle orecchie o dalla coda recise è vietata (articolo 22 cpv. 1 lett. b). Eccezioni a questo divieto sono fatte per cani introdotti temporaneamente ed al seguito di cittadini stranieri che entrano in Svizzera per vacanze o solo per un breve soggiorno oppure per cani importati in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie. Questi cani comunque non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni (articolo 22 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).
È vietato:
"somministrare sostanze e prodotti per influenzare il rendimento o per modificare l'aspetto esteriore qualora ciò comprometta la salute o il benessere dell'animale" (articolo 16 cpv. 2 lett. g Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn) e
"partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive" (articolo 16 cpv. 2 lett. h Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn)
Inoltre:
"L'autorità cantonale può obbligare gli organizzatori di concorsi e di competizioni sportive a eseguire controlli antidoping sugli animali o chiedere alla federazione sportiva nazionale l'esecuzione di tali controlli. I costi sono a carico degli organizzatori (articolo 16 cpv. 3 Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).
L'articolo 24 lett. b dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) vieta anche di eseguire interventi chirurgici per facilitare la detenzione di animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli. Sono eccettuati l'asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione.
E' pure vietato "sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire loro di emettere gridi ed esprimere dolore" (articolo 22 cpv. 1 lett. c Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).
"È proibito punire i cani con spari, utilizzare collari con aculei interni e trattarli con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri. Le misure correttive devono essere adeguate alla situazione" (articolo 73 cpv. 2 Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn).
L'articolo 76 stabilisce che:
"Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggono all'animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli incutono paura" (cpv. 1)
e che:
"E' vietato l'impiego di dispositivi a scarica elettrica che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o agiscono con sostanze chimiche" (cpv. 2);
"Su richiesta, l'autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente tali apparecchi a scopi terapeutici. Essa verifica che la persona abbia le capacità richieste" (cpv. 3).
Per i cani da traino (articolo 73 cpv. 3 Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn) e per l'addestramento di cani da caccia (articolo 75 Ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn) l'ordinanza sulla protezione degli animali prevede disposizioni speciali
Legislazione federale