In base all'articolo 78 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), i veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o di rifugi per animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all''Ufficio del veterinario cantonale (UVC) i casi in cui un cane:
L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC), raccolte le informazioni del caso dalle parti coinvolte, valuta la necessità di ordinare misure gestionali o formative volte a tutelare la sicurezza pubblica evitando comportamenti recidivi.
Le categorie preposte possono inviare le notifiche per mail all'indirizzo
dss-uvc.notifichemorsicature(at)ti.ch (allegare una scansione del formulario firmato).
Legislazione federale
Legislazione cantonale