In base all'articolo 14 della Legge sui cani (LCani), è prevista in Ticino una lista di razze (e di loro incroci) la cui detenzione è soggetta ad alcune restrizioni in particolare:
Tali restrizioni sono applicabili ai:
Anche gli incroci di queste razze risultano soggetti alle stesse restrizioni.
I cani delle razze Presa canario e Saarloos sono soggetti a restrizioni nel caso in cui il detentore ne voglia entrare in possesso dopo il 1 gennaio 2026.
Coloro che intendono entrare in possesso di un cane di quete razze o un loro incrocio, devono ottenere l'autorizzazione dall'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) prima dell'entrata in possesso dell’animale.
Per i cuccioli non ceduti a terzi (cucciolata propria), la richiesta di autorizzazione deve essere depositata entro il quarto mese di età dell’animale.
La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio allegando al modulo ufficiale un’estratto del casellario giudiziale.
Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e gli aspetti legati alla sicurezza della tenuta (la fuga dell’animale deve essere impedita). Preavvisa l'istanza tenendo conto anche degli aspetti personali del futuro detentore (deve poter essere considerato sufficientemente affidabile per la gestione un cane di queste razze) e la invia con tutta la documentazione all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC).
L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) decide circa il rilascio dell'autorizzazione (il costo dell'autorizzazione è fissato in 350 franchi).
Non sottostanno agli obblighi di autorizzazione e di formazione:
Il binomio detentore-cane è soggetto all’obbligo di seguire un corso di formazione obbligatorio riconosciuto dall'Ufficio del veterinario cantonale (articolo 19 del Regolamento sui cani, RCani).
Solo istruttori o società cinofile autorizzate dall’Ufficio del veterinario cantonale (UVC) possono organizzare corsi per cani appartenenti alle razze soggette a restrizioni riconosciuti ai fini dell’adempimento degli obblighi di formazione. In particolare i formatori riconosciuti sono:
Per ottenere l'attestato di capacità, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di sottoporsi e superare con il proprio cane due test cantonali. Il test 1 dev'essere frequentato tra il nono e il tredicesimo mese di età del cane mentre il test 2 dev'essere eseguito tra il secondo e il terzo anno di età del cane. Solamente dopo aver superato entrambi i test, il titolare dell'autorizzazione riceverà l'attestato di capacità.
Uniche eccezioni all’obbligo dei due test sono previste per:
Attualmente le società cinofile che organizzano giornate di test sono:
Per questioni organizzative, i test cantonali vengono svolti soltanto se vi sono almeno 5 iscritti.
Iscrizione
Attenzione!
Dopo l’iscrizione al test, la seguente documentazione è da inviare all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC):
TEST 1
TEST 2
Legislazione cantonale