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Razze soggette a restrizioni

In base all'articolo 14 della Legge sui cani (LCani), è prevista in Ticino una lista di razze (e di loro incroci) la cui detenzione è soggetta ad alcune restrizioni in particolare:

  • obbligo di autorizzazione prima di entrare in possesso del cane;
  • obbligo di formazione per il binomio detentore-cane;
  • obbligo di sottoporsi a delle prove attitudinali;
  • obbligo di conduzione individuale nelle aree accessibili al pubblico.

Tali restrizioni sono applicabili ai:

  • cani nati dopo il 1° aprile 2009;
  • detentori residenti nel Cantone o che vi soggiornano con il loro cane almeno 30 giorni all’anno (anche non consecutivi).
     

Elenco razze soggette a restrizioni (articolo 14 Regolamento sui cani)

Terrier di tipo Bull

  • Bull Terrier e Bull Terrier Miniature
  • Staffordshire Bull Terrier
  • American Staffordshire Terrier
  • American pit bull

Molossoidi

  • Rottweiler
  • Fila Brasileiro
  • Dogo argentino
  • Alano (Deutsche Dogge)
  • Bulldog americano
  • Dogue de Bordeaux
  • Mastiff
  • Bullmastiff
  • Mastino napoletano
  • Tosa Inu
  • Cane Corso
  • Cane pastore del Caucaso
  • Cane pastore della Ciarplanina
  • Cane pastore dell'Asia centrale
  • Cane pastore dell'Anatolia
  • Mastino del Tibet
  • Presa canario

Cani da pastore

  • Pastore tedesco
  • Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren)
  • Pastore olandese
  • Cane lupo cecoslovacco
  • Pastore delle Beauce
  • Komondor
  • Kuvasz
  • Pastore dei Tatra
  • Pastore della Russia meridionale
  • Cane lupo di Saarloos

Altre razze

  • Dobermann

Incroci

Anche gli incroci di queste razze risultano soggetti alle stesse restrizioni. 

I cani delle razze Presa canario e Saarloos sono soggetti a restrizioni nel caso in cui il detentore ne voglia entrare in possesso dopo il 1 gennaio 2026.

Procedura in breve

Autorizzazione

Coloro che intendono entrare in possesso di un cane di quete razze o un loro incrocio, devono ottenere l'autorizzazione dall'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) prima dell'entrata in possesso dell’animale.

Per i cuccioli  non ceduti a terzi (cucciolata propria), la richiesta di autorizzazione deve essere depositata entro il quarto mese di età dell’animale.

Richiesta autorizazzione e requisiti

La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio allegando al modulo ufficiale un’estratto del casellario giudiziale.

Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e gli aspetti legati alla sicurezza della tenuta (la fuga dell’animale deve essere impedita). Preavvisa l'istanza tenendo conto anche degli aspetti personali del futuro detentore (deve poter essere considerato sufficientemente affidabile per la gestione un cane di queste razze) e la invia con tutta la documentazione all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC).

L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) decide circa il rilascio dell'autorizzazione (il costo dell'autorizzazione è fissato in 350 franchi).

Deroghe

Non sottostanno agli obblighi di autorizzazione e di formazione:

  • i cani degli organi di polizia, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e dell'esercito durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità; 
  • i cani assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità secondo l'Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI);  
  • i cani detenuti temporaneamente dagli enti per il soccorso animali riconosciuti dallo Stato; 
  • la detenzione occasionale di cani da parte di terzi sotto la responsabilità del detentore autorizzato.


Corsi obbligatori

Il binomio detentore-cane è soggetto all’obbligo di seguire un corso di formazione obbligatorio riconosciuto dall'Ufficio del veterinario cantonale (articolo 19 del Regolamento sui cani, RCani).

Solo istruttori o società cinofile autorizzate dall’Ufficio del veterinario cantonale (UVC) possono organizzare corsi per cani appartenenti alle razze soggette a restrizioni riconosciuti ai fini dell’adempimento degli obblighi di formazione. In particolare i formatori riconosciuti sono:

Test cantonali

Per ottenere l'attestato di capacità, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di sottoporsi e superare con il proprio cane due test cantonali. Il test 1 dev'essere frequentato tra il nono e il tredicesimo mese di età del cane mentre il test 2 dev'essere eseguito tra il secondo e il terzo anno di età del cane. Solamente dopo aver superato entrambi i test, il titolare dell'autorizzazione riceverà l'attestato di capacità.

Uniche eccezioni all’obbligo dei due test sono previste per:

  • chi entra in possesso di un cane di età superiore ai 3 anni e
  • chi si trasferisce in Ticino da altri Cantoni o Stati con il proprio animale al seguito per i quali è previsto un solo test da svolgere entro 6 mesi dall’arrivo del cane in Ticino.

Attualmente le società cinofile che organizzano giornate di test sono:


Per questioni organizzative, i test cantonali vengono svolti soltanto se vi sono almeno 5 iscritti.

Iscrizione

  • L'iscrizione dev'essere effettuata dal titolare dell'autorizzazione.
  • Iscrizione obbligatoria cliccando "Iscriviti" nel calendario riportato qui sotto oppure telefonando al numero indicato.
  • Pagamento della tassa di iscrizione alla Società organizzatrice.


Attenzione!

  • Le coordinate per il pagamento della tassa di iscrizione, così come tutti gli ulteriori dettagli sono disponibili sui siti internet delle Società organizzatrici.
  • L'ultimo termine per l'iscrizione è di 21 giorni prima della data del test.
  • Non è consentito iscriversi a più date.
  • L'annullamento dell'iscrizione dà diritto ad un rimborso parziale della tassa di iscrizione unicamente per giustificati motivi comprovati da un certificato medico o veterinario.

Dopo l’iscrizione al test, la seguente documentazione è da inviare all'Ufficio del veterinario cantonale (UVC):

TEST 1

  • Copia dell'attestato di frequenza del corso cantonale delle 30 razze
  • Dichiarazione dell'assicurazione RC a conferma di copertura assicurativa (sino a 3 milioni di franchi) per eventuali danni provocati dal cane (Sulla dichiarazione devono essere chiaramente leggibili: nome e cognome del titolare della polizza, importo assicurato, validità della copertura o data di scadenza).


TEST 2

  • Dichiarazione dell'assicurazione RC a conferma di copertura assicurativa (sino a 3 milioni di franchi) per eventuali danni provocati dal cane (Sulla dichiarazione devono essere chiaramente leggibili: nome e cognome del titolare della polizza, importo assicurato, validità della copertura o data di scadenza).