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Assicurazione invalidità

È un’assicurazione obbligatoria a livello nazionale, il cui scopo è quello di garantire i mezzi esistenziali agli assicurati, nel caso diventino invalidi, con provvedimenti d’integrazione o prestazioni pecuniarie.

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

La rendita di invalidità e i provvedimenti professionali

Quando si ha diritto alla rendita?

L’assicurato ha diritto alla rendita se la sua capacità al guadagno non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti reintegrativi. Per maggiori informazioni relative a questi ultimi, fare riferimento al tema "Invalidità e occupazione".
Il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la presentazione della domanda di prestazioni e quando l’assicurato è inabile al lavoro come minimo da un anno con un grado di invalidità medio del 40%.

La rendita d’invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia AVS al momento del raggiungimento dell’età del pensionamento.

Quando viene versata la rendita di invalidità?

Le rendite vengono versate soltanto se i provvedimenti di integrazione non hanno successo o non sono possibili e l’assicurato è invalido almeno al 40% in media da almeno un anno senza notevoli interruzioni e allo scadere dell’anno presenta ancora un’incapacità al guadagno di almeno il 40%.

A quanto ammonta la rendita di invalidità?

L’importo della rendita viene calcolato in base ai principi validi per la rendita di vecchiaia AVS. Il diritto alla rendita di invalidità e il suo ammontare dipendono dal grado di invalidità, dagli anni di contribuzione computabili, dal reddito proveniente dall’attività lucrativa e dagli accrediti per compiti educativi e assistenziali. L'ulteriore sviluppo dell'AI ha introdotto la rendita lineare, come segue:

Grado di invaliditàDiritto alla rendita
(in % di una rendita intera)
40%25%
41%27.5%
42%30%
43%32.5%
44%35%
45%37.5%
46%40%
47%42.5%
48%45%
49%47.5%
50-69%La rendita corrisponde al grado d'invalidità*
70-100%100% (rendita intera)

* Per esempio, un grado d'invalidità del 54% dà diritto a una rendita del 54%. 

A chi rivolgersi

Servizio valutazione invalidità
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 94 41
fax +41 91 821 92 99
 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00

Sportelli
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00