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Indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione per datori di lavoro

L'assicurazione contro la disoccupazione versa prestazioni ai datori di lavoro in caso di lavoro ridotto e perdita di lavoro dovuta a condizioni meteorologiche. Concede anche sussidi per i provvedimenti di prevenzione della disoccupazione, i cosiddetti «provvedimenti inerenti al mercato del lavoro».

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

Indennità per lavoro ridotto

Di cosa si tratta?

In caso di riduzione o sospensione temporanea del lavoro, inevitabile e dovuta a motivi economici, si ha diritto a un’indennità specifica volta a compensare la momentanea perdita di occupazione e ad evitare la perdita dell'impiego. In questo senso, l'indennità per lavoro ridotto rappresenta un'alternativa al rischio di licenziamento.

A quali condizioni si ha diritto all’indennità per lavoro ridotto?

La perdita di lavoro deve essere passeggera e non duratura ed è necessario che con il versamento delle indennità si possano conservare posti di lavoro.
Parimenti, la perdita di lavoro non dev’essere dovuta a provvedimenti di politica aziendale o ad oscillazioni ricorrenti del grado di occupazione del personale di genere affine.

Come viene versata l’indennità per lavoro ridotto?

Viene versata al datore di lavoro indipendentemente dal fatto che il personale assicurato abbia o meno adempiuto all'obbligo di contribuzione minimo.
Ne beneficiano quindi anche i lavoratori che non avrebbero diritto all'indennità di disoccupazione (come i frontalieri).

Chi non ha diritto all’indennità per lavoro ridotto?

Non hanno diritto all'indennità coloro il cui contratto è stato disdetto o che, in qualità di soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

Come si può far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto?

Se un datore di lavoro intende avvalersi del diritto all'indennità per lavoro ridotto, deve presentarne richiesta scritta alla Sezione del lavoro del DFE, di regola almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto.
In casi eccezionali, in presenza di circostanze imprevedibili, il termine di avviso è di tre giorni.
Se la richiesta è inoltrata in ritardo, la perdita di lavoro viene conteggiata soltanto a partire dalla scadenza del normale termine di preavviso.

Una volta ottenuto il preavviso favorevole da parte della Sezione del lavoro, il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta a una Cassa di disoccupazione di sua scelta (Cassa cantonale o Casse sindacali attive in Ticino).

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
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6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
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