L'assicurazione contro la disoccupazione versa prestazioni ai datori di lavoro in caso di lavoro ridotto e perdita di lavoro dovuta a condizioni meteorologiche. Concede anche sussidi per i provvedimenti di prevenzione della disoccupazione, i cosiddetti «provvedimenti inerenti al mercato del lavoro».
In caso di riduzione o sospensione temporanea del lavoro, inevitabile e dovuta a motivi economici, si ha diritto a un’indennità specifica volta a compensare la momentanea perdita di occupazione e ad evitare la perdita dell'impiego. In questo senso, l'indennità per lavoro ridotto rappresenta un'alternativa al rischio di licenziamento.
La perdita di lavoro deve essere passeggera e non duratura ed è necessario che con il versamento delle indennità si possano conservare posti di lavoro.
Parimenti, la perdita di lavoro non dev’essere dovuta a provvedimenti di politica aziendale o ad oscillazioni ricorrenti del grado di occupazione del personale di genere affine.
Viene versata al datore di lavoro indipendentemente dal fatto che il personale assicurato abbia o meno adempiuto all'obbligo di contribuzione minimo.
Ne beneficiano quindi anche i lavoratori che non avrebbero diritto all'indennità di disoccupazione (come i frontalieri).
Non hanno diritto all'indennità coloro il cui contratto è stato disdetto o che, in qualità di soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
Se un datore di lavoro intende avvalersi del diritto all'indennità per lavoro ridotto, deve presentarne richiesta scritta alla Sezione del lavoro del DFE, di regola almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto.
In casi eccezionali, in presenza di circostanze imprevedibili, il termine di avviso è di tre giorni.
Se la richiesta è inoltrata in ritardo, la perdita di lavoro viene conteggiata soltanto a partire dalla scadenza del normale termine di preavviso.
Una volta ottenuto il preavviso favorevole da parte della Sezione del lavoro, il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta a una Cassa di disoccupazione di sua scelta (Cassa cantonale o Casse sindacali attive in Ticino).
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