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Indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione per datori di lavoro

L'assicurazione contro la disoccupazione versa prestazioni ai datori di lavoro in caso di lavoro ridotto e perdita di lavoro dovuta a condizioni meteorologiche. Concede anche sussidi per i provvedimenti di prevenzione della disoccupazione, i cosiddetti «provvedimenti inerenti al mercato del lavoro».

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

Indennità per le intemperie

Di cosa si tratta?

L'indennità per intemperie è volta a risarcire il datore di lavoro quando i suoi dipendenti non possono svolgere l’attività a causa delle condizioni meteorologiche.
La prestazione è riservata al datore di lavoro attivo in determinate categorie professionali.
Una perdita di lavoro causata da intemperie avviene quando il lavoro, nonostante adeguate misure di protezione, si rivela tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o quando non si può esigerlo dai lavoratori.

Chi ha diritto all’indennità per intemperie?

Hanno diritto all'indennità per intemperie le imprese operanti nei seguenti rami di attività:

  • edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave
  • estrazione di sabbia e ghiaia
  • posa di binari e di condotte aeree
  • sistemazioni esterne (giardini)
  • silvicoltura, vivai ed estrazione della torba purché non esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola
  • estrazione d'argilla e industria laterizia
  • pesca professionale
  • trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione da e verso i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione
  • segherie
  • aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e all'orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o umidità straordinarie

Tutti i lavoratori tenuti a versare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione.
Non è necessario aver adempiuto al periodo di contribuzione minimo.

In quali casi il diritto all’indennità per intemperie non è concesso?

Il diritto all'indennità non è dato se la perdita di lavoro è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche; quindi, ad esempio, se in seguito al ritardo delle attività di costruzione, anche i lavori di pittura iniziano in ritardo.
Non è dato nemmeno al datore di lavoro che, pur essendo attivo nell'ambito di un ramo d'attività interessato, impiega personale da una ditta di lavoro interinale.

Come si può far valere il diritto all’indennità per intemperie?

Se un datore di lavoro intende avvalersi del diritto all'indennità per intemperie, deve presentarne richiesta scritta alla Sezione del lavoro del DFE al più tardi entro il quinto giorno del mese successivo al periodo richiesto.
Se la richiesta viene presentata in ritardo senza un motivo valido, il pagamento dell'indennità viene rimandato di un periodo equivalente alla durata del ritardo.

Una volta ottenuto il preavviso favorevole da parte della Sezione del lavoro, il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta a una Cassa di disoccupazione di sua scelta (Cassa cantonale o Casse sindacali attive in Ticino).

A chi rivolgersi

Servizio disoccupazione

Sede di Bellinzona
Piazza Giuseppe Buffi 4
Casella postale 1338
6500 Bellinzona

tel. +41 91 821 92 22
 

 

Sede di Lugano
Via San Gottardo 17
6903 Lugano

tel. +41 91 821 92 22
fax +41 91 821 92 99

 

Sede di Locarno
presso Sindacati indipendenti ticinesi(SIT)
Via della Pace 3
6600 Locarno

tel. +41 91 751 39 48
 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00

Sportelli
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00