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Trasferirsi all’estero

Se si trasferisce il proprio domicilio all’estero, è possibile rimanere assicurati all'AVS/AI in Svizzera?

I cittadini svizzeri o di uno Stato UE/AELS che lasciano la Svizzera non sono più assicurati all'AVS/AI/IPG obbligatoria e possono, a certe condizioni, affiliarsi facoltativamente. Le condizioni sono:

  • avere la cittadinanza svizzera o UE/AELS
  • essere domiciliati al difuori di uno Stato UE/AELS
  • essere stati affiliati all'AVS/AI/IPG obbligatoria per 5 anni consecutivi
  • presentare la domanda di adesione al massimo entro 12 mesi dall'uscita dall'AVS/AI/IPG obbligatoria

Possono così continuare ad essere assicurati per l'AVS/AI ed evitare che loro o i loro superstiti ricevano delle rendite AVS (rendite parziali) che computano solamente i contributi e gli anni contributivi pagati in Svizzera.

Gli studenti che spostano il domicilio dalla Svizzera per seguire una formazione all'estero possono rimanere assicurati all’AVS/AI in Svizzera?

Gli studenti senza attività lucrativa che spostano il proprio domicilio dalla Svizzera per seguire una formazione all'estero possono, a certe condizioni, rimanere assicurati all'AVS/AI/IG obbligatoria fino al 31 dicembre del loro 30° compleanno. Le condizioni sono:

  • costituire il proprio domicilio all'estero
  • avere meno di 30 anni
  • non esercitare alcuna attività lucrativa durante la formazione all'estero
  • essere stati assicurati almeno 5 anni consecutivi all'AVS/AI/IPG immediatamente prima dell'inizio degli studi all'estero
  • presentare la domanda entro 6 mesi a contare dall'inizio della formazione all'estero direttamente alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra

D'altra parte, gli studenti che mantengono il domicilio in Svizzera durante gli studi all'estero, sono assicurati obbligatoriamente in Svizzera e si devono annunciare presso la cassa di compensazione del proprio Cantone di domicilio.


In caso di trasferimento all’estero, si ha diritto alla rendita?

Tutti le cittadine ed i cittadini svizzeri hanno diritto al versamento di una rendita, se agli aventi diritto possono essere computati almeno un anno intero di reddito, accrediti per compiti educativi o assistenziali. Questo indipendentemente dal luogo di residenza e dal fatto che fossero assicurati in modo obbligatorio o facoltativo.

Bisogna pagare i contributi anche in caso di viaggio all’estero?

Chi viaggia all'estero non per motivi di lavoro, per un periodo di breve durata e mantiene il domicilio in Svizzera, rimane assicurato obbligatoriamente e continua a pagare i contributi. Consigliamo comunque di prendere contatto con la propria cassa di compensazione al fine di fornire i riferimenti e indirizzo al quale poter inviare tutta la corrispondenza e la relativa fatturazione dei contributi durante la propria assenza.

Cosa succede in caso di espatrio per motivi di lavoro?

Le persone che lavorano temporaneamente in un altro Paese per conto del datore di lavoro svizzero, a certe condizioni, possono continuare ad essere assicurate all'AVS/AI/IPG obbligatoria.

In caso di distacco in Stati UE/AELS oppure Convenzionati, il datore di lavoro procura al salariato il certificato di distacco presso la propria cassa di compensazione.

Nel caso di attività in Stati non UE/AELS e non contraenti invece, possono continuare l'assicurazione se esse sono state assicurate almeno 5 anni consecutivi immediatamente prima dell'inizio dell'attività all'estero, o del termine del periodo di attività all'estero ammesso da una Convenzione internazionale.
Tale richiesta deve essere depositata alla cassa di compensazione competente in forma scritta entro un termine di sei mesi a contare dall'inizio dell'attività all'estero.

Cosa succede in caso di rientro in Svizzera?

Le persone che ritrasferiscono il loro domicilio in Svizzera dopo un periodo lungo di residenza all'estero, sottostanno di nuovo all'obbligo contributivo all'AVS/AI/IPG.

Per chi era affiliato facoltativamente all'estero all'AVS/AI, è importante che annunci immediatamente il cambiamento alla rappresentanza svizzera all'estero competente, alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra e al controllo abitanti del nuovo luogo di domicilio.

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

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