Divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto

Il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura nonché dell’art. 28 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste interessa tutti i tipi di fuochi all’aperto e ha l’obiettivo d’impedire che si verifichino situazioni potenzialmente ad alto rischio d’incendio di bosco. Il divieto assoluto è applicato in modo unitario su tutto il territorio cantonale.
Quando il divieto è in vigore sono assolutamente vietati tutti i fuochi a fiamma viva, indipendentemente dal luogo di esecuzione e dallo scopo, i fuochi d’artificio e quelli commemorativi e, all’interno dell’area boschiva o nelle sue immediate adiacenze, qualsiasi atto che possa causare un principio d’incendio.
A debita distanza dall’area forestale o da vegetazione infiammabile sono unicamente permessi i fuochi a scopo alimentare, a condizione che tali attività avvengano facendo capo ad apposite strutture e/o apparecchi costantemente sorvegliati. Data la moltitudine di variabili in gioco, non è possibile indicare una distanza assoluta, ma essa deve oggettivamente precludere la possibilità di accensioni involontarie della vegetazione infiammabile. È inteso che tutte queste attività devono essere eseguite prendendo le misure di sicurezza adeguate alla situazione e che i responsabili devono rispondere ai costi per l’intervento dei pompieri e per i danni causati.
Rimane in ogni caso riservata la facoltà delle autorità competenti di imporre lo spegnimento in ogni tempo e luogo se si ritiene che l’attività possa causare incendi o se produce troppo fumo. Infatti, la produzione di fumo abbondante può facilmente causare lo sganciamento di un allarme con relativa mobilitazione dei corpi pompieri; per questo motivo anche i fuochi permessi devono essere alimentati con combustibile idoneo e produrre poco fumo.
Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto può anche essere ordinato dal Dipartimento del territorio sulla base dell'art. 2 del Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto del 23 novembre 2016.




