Domande frequenti
Il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto è una misura preventiva emanata della competente autorità. La sua attivazione comporta una serie di accorgimenti organizzativi (come ad esempio la garanzia di tempi d’intervento ristretti da parte di pompieri e dei mezzi aerei) che non possono essere attivati o disattivati rapidamente. Di conseguenza, se l’autorità competente ritiene che le condizioni a breve termine torneranno critiche per il pericolo di incendi boschivi può decidere di mantenere attivo il divieto.
No
- In caso di divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto.
- In assenza del divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto non è permesso incenerire scarti vegetali non secchi al di sotto dei 600 m s.l.m., all’interno delle zone edificabili.
Si
- Unicamente previa comunicazione al Municipio e alla Centrale comune di allarme può essere eseguito l’abbruciamento di scarti vegetali alle seguenti condizioni (art. 11 ROIAt):
- al di sopra della quota di 600 m s.l.m.,
- fuori dalle zone edificabili,
- solamente se gli scarti vegetali da bruciare generano poco fumo e sono secchi.
- Per comprovate esigenze di natura fitosanitaria oppure dove l’accesso veicolare al sedime è impraticabile il Municipio può concedere deroghe alle condizioni indicate in precedenza.
Le ceneri generate da impianti di riscaldamento a legna o pellet, provenienti dalle economie domestiche, vanno fatte raffreddare completamente e smaltite nei sacchi dei rifiuti solidi urbani. Ceneri e tizzoni incandescenti impiegano spesso alcuni giorni per raffreddarsi completamente. Se lasciati a contatto con la vegetazione infiammabile possono innescare incendi di bosco.
Quando il divieto è in vigore sono assolutamente vietati:
- tutti i fuochi a fiamma viva, indipendentemente dal luogo di esecuzione e dallo scopo,
- i fuochi d’artificio e quelli commemorativi,
- all’interno dell’area boschiva o nelle sue immediate adiacenze, qualsiasi atto che possa causare un principio d’incendio.
A debita distanza dall’area forestale o da vegetazione infiammabile sono unicamente permessi i fuochi a scopo alimentare, a condizione che tali attività avvengano facendo capo ad apposite strutture e/o apparecchi costantemente sorvegliati. È inteso che tutte queste attività devono essere eseguite prendendo le misure di sicurezza adeguate alla situazione. Rimane in ogni caso riservata la facoltà delle autorità competenti di imporre lo spegnimento in ogni tempo e luogo se si ritiene che l’attività possa causare incendi o se produce troppo fumo. Si rammenta che la produzione di fumo abbondante può facilmente causare lo sganciamento di un allarme con relativa mobilitazione dei corpi pompieri; per questo motivo anche i fuochi tollerati devono essere alimentati con combustibile idoneo e produrre poco fumo.
Tenuto conto delle variabili in gioco (fattori meteorologici, condizioni del terreno, ecc.) non è possibile indicare una distanza assoluta. La distanza dall’area forestale o dalla vegetazione infiammabile deve essere tale da precludere in modo oggettivo la possibilità di accensioni involontarie della vegetazione infiammabile.




