Consultazione
Secondo quanto sancito dalla legislazione forestale (art. 18 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle foreste e art 41 cpv. 4 del Regolamento della legge cantonale sulle foreste), prima di essere approvato il PFC è soggetto alla sua pubblicazione e permette a chiunque di esprimere la propria opinione a riguardo. Una volta evase le osservazioni, l'Autorità cantonale procede alla sua approvazione.
Le questioni sollevate nel periodo di pubblicazione sono riassunte nel rapporto alla consultazione, che raccoglie le osservazioni pervenute e illustra le integrazioni conseguentemente apportate.




