Domande frequenti RUEn
Per ulteriori approfondimenti sono inoltre disponibili le schede di aiuto all’esecuzione, che spiegano ed aiutano a compilare correttamente i formulari dell’incarto energia.
Importanti interventi di ampliamento o di trasformazione che contemplano il rifacimento di solette, mantenendo solo le facciate e/o i muri portanti di un edificio.
Semplici lavori quali un rinfresco delle superfici (tinteggiatura) o delle piccole riparazioni.
I criteri descritti nel RUEn sono da rispettare.
Qualora ci fossero vincoli esterni che non permettano l'applicazione del RUEn, la situazione deve essere discussa con tutti gli enti preposti per il rilascio delle eventuali deroghe.
Sì, esiste la possibilità di richiedere deroghe (vedi deroghe generali art. 5 e deroghe specifiche relative ai singoli articoli del RUEn).
Le deroghe saranno trattate caso per caso, su richiesta scritta all’ufficio competente.
È opportuno contattare l'UACER già in fase progettuale prima dell'inoltro della procedura edilizia in Municipio, in ogni caso al più tardi al momento dell’inoltro della procedura edilizia in Municipio.
La richiesta di deroga deve essere allegata all'incarto della domanda di costruzione (incarto energia), debitamente correlata da tutte le giustificazioni del caso.
No, solo quando vi è un cambio di temperatura (aumento o diminuzione della stessa).
In questo caso si dovranno rispettare le esigenze previste dal RUEn per gli edifici di quella data categoria e tipologia (ad esempio le esigenze di protezione termica invernale secondo SIA 380/1:2009, o di verifica dei consumi elettrici SIA 380/4, ...).
Un edificio deve sottostare agli art. 11 e 15, se per la sua costruzione o risanamento energetico è stato previsto o versato un sussidio pari ad almeno il 50% dell’investimento totale da parte di un ente pubblico o parastatale.
Patriziati
I patriziati sono enti di diritto pubblico a tutti gli effetti (al pari dei Comuni e del Cantone).
Fondazioni
Generalmente le fondazioni, anche se sono sottoposte alla vigilanza della Confederazione o del Cantone, sono società di diritto privato (rette dagli art. 80 e seguenti del Codice civile) e non beneficiano degli incentivi riservati agli enti pubblici.
In via eccezionale possono tuttavia esistere anche delle fondazioni di diritto pubblico, a condizione però che la loro istituzione sia prevista espressamente da una norma di legge (v. ad esempio le fondazioni nell'ambito del secondo pilastro, la Pro Helvetia, ...).
Secondo il tenore letterale dell'art. 11 e per analogia con quanto avviene nel campo delle commesse pubbliche (art. 2 LCPubb), l'obbligo di certificazione vale qualora sia stato versato un sussidio destinato alla realizzazione dell'edificio (e non quando il proprietario abbia ricevuto dei sussidi per la propria attività generale).
Casse pensioni
Bisogna valutare se è un ente di carattere pubblico o privato.
Tuttavia, anche se rientra nel pubblico, riferendosi alla giurisprudenza sviluppatasi nel campo delle commesse pubbliche, i suoi immobili possono essere considerati "beni pubblici" - e dunque assoggettati ai vincoli degli art. 11 e 15 RUEn - solo se servono direttamente all'adempimento dello scopo di diritto pubblico della cassa (in pratica sono tali ad es. gli stabili in cui hanno sede gli uffici amministrativi della cassa).
Per contro, se si configurano quali semplici immobili a reddito (stabili di appartamenti in affitto), essi non possono essere qualificati come beni di proprietà pubblica.
Parrocchie / Prebende parrocchiali
Beni intestati a benefici o prebende parrocchiali sono beni parrocchiali a tutti gli effetti (art. 19 della Legge sulla Chiesa cattolica).
Ritenuto che la Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 8 della Legge), essi vanno dunque considerati beni di proprietà pubblica ai sensi dell'art. 11 e 15 RUEn.
S.A.
Le SA vengono considerate un ente di carattere privato e dunque non devono sottostare ai vincoli degli art. 11 e 15 del RUEn.
L'eccezione è data dalle SA nelle quali la partecipazione pubblica è pari ad almeno il 50%. In tal caso è richiesto il rispetto dei vincoli degli artt. 11 e 15 del RUEn.
Per i casi di beni di proprietà pubblica che però sono destinati a un uso privato (per esempio affitto) non vige l’obbligo di sottostare agli art. 11 e 15.
Per i casi di beni in comproprietà mista (pubblico e privato) è sufficiente una partecipazione pubblica pari ad almeno il 50% per fare scattare il carattere di edificio pubblico.
In casi di risanamento globale bisogna ottenere ed inoltrare nell’ambito della domanda di costruzione la precertificazione Minergie per il progetto.
Entro 5 anni bisognerà conseguire la certificazione definitiva; realizzando, anche a tappe, gli interventi previsti. In caso di risanamento parziale i singoli elementi dell’involucro sottoposti a risanamento devono rispettare i coefficienti di trasmissione termica per gli edifici nuovi secondo la norma SIA 380/1:2009 (allegato 1a del RUEn).
I valori di trasmissione termica da rispettare nel caso di un risanamento globale (ottenendo la certificazione Minergie) sono in generale meno restrittivi di quelli puntuali.
In caso di nuovo ampliamento riscaldato che utilizza l’impianto di riscaldamento ad energia fossile della parte di edificio già esistente, è possibile ottenere una deroga all’art.15 se é soddisfatto il requisito primario Minergie sull’involucro e se si é in presenza di un sistema di aerazione controllata con recupero di calore, per le categorie richieste da Minergie.
Sono soggetti alle esigenze accresciute a favore delle energie rinnovabili (con eventuale adozione delle soluzioni standard di cui all'art. 14 del RUEn) gli edifici nuovi e gli ampliamenti.
Fanno eccezione gli ampliamenti in cui la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a 50mq, oppure essa rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico esistente prima dell'ampliamento, ma senza superare i 1’000mq.
Una semplice sostituzione di un impianto di riscaldamento e/o un risanamento di un edificio non rientrano quindi nei casi che devono sottostare alle esigenze accresciute di cui all'art.12, cpv 1 del RUEn.
Bisogna tenere conto dell’elettricità consumata dagli impianti di ventilazione se si calcola il fabbisogno termico effettivo, tenendo conto del recuperatore di calore dell’impianto di ventilazione.
Essa deve essere ponderata con un fattore 2, così come l’elettricità destinata al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria.
Si, la quota parte di impianto solare termico destinato al rispetto della parte massima di energia non rinnovabile può essere computata anche per il rispetto della quota parte di produzione di acqua calda sanitaria.
Le esigenze dettate dall'art.12 cpv 1 e dall'art. 14a cpv 1 del RUEn non vanno a sommarsi, è sufficiente che entrambe vengano soddisfatte.
Se l'edificio ampliato allo stato finale risulta essere un'abitazione plurifamiliare ai sensi della norma SIA 380/1, è richiesta la copertura del 30% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria unicamente per la parte ampliata.
Nel caso in cui oltre all'ampliamento vi sia anche un risanamento dell'impianto di produzione e distribuzione del calore di tutto l'edificio, è richiesta la copertura del 30% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria calcolata sull'intero edificio.
Esclusi gli edifici pubblici (art. 15 del RUEn) ciò è possibile, a patto che la caldaia sia a condensazione.
Nel caso di edifici nuovi, se l’adozione di un impianto a combustione alimentato ad olioEL o a gas non permette di rispettare le esigenze accresciute a favore delle energie rinnovabili (art.12, cpv.1 del RUEn) bisognerà prevedere interventi di compensazione quali, ad esempio, un maggior isolamento termico dell'edificio o l'installazione di un sistema di appoggio che utilizza delle energie rinnovabili.
In accordo all’art.23 del RUEn, nessun sistema di riscaldamento elettrico diretto (accumulazione, infrarosso,…) è ammissibile per nuove installazioni.
È possibile sostituire quelli già presenti in edifici esistenti, solo se la distribuzione del calore non avviene tramite un circuito idraulico.
È permessa la posa di radiatori porta-salviette elettrici nei bagni, solo se l’impianto di riscaldamento principale ha una potenza termica sufficiente per coprire la potenza necessaria al riscaldamento dell’edificio in accordo alla norma SIA 384.201, e se muniti di temporizzatore (per approfondimenti vedi scheda di aiuto all’applicazione EN3).
Possono essere rilasciate delle deroghe solo se in presenza di validi motivi, valutando caso per caso, a seguito dell' esame di una documentazione esaustiva.
Rendiamo attenti che l’adozione di pannelli fotovoltaici non è un motivo valido per richiedere una deroga.
Sì, è possibile.
L’impianto di riscaldamento principale però deve avere una potenza termica sufficiente per coprire la potenza necessaria al riscaldamento dell’edificio in accordo alla norma SIA 384.201.
In altre parole la pompa di calore o la stufa a legna a carica manuale (le stufe a pellets non rientrano in questa categoria perché sono automatiche) devono poter coprire il 100% della potenza termica necessaria all’edificio, se così non fosse il riscaldamento elettrico che si intende installare sarebbe un riscaldamento di appoggio e non di soccorso.
Con queste premesse è possibile installare un riscaldamento elettrico diretto di soccorso, con una potenza termica massima corrispondente al 50% della potenza necessaria al riscaldamento dell’edificio in accordo alla norma SIA 384.201.
Questi riscaldamenti di soccorso servono nel caso delle pompe di calore per quei giorni dell’anno in cui la temperatura esterna è inferiore a quella di dimensionamento, nel caso di stufe a legna invece, per evitare temperature interne vicine a 0oC, quando l’edificio è disabitato per un periodo prolungato (per approfondimenti vedi scheda di aiuto all’applicazione EN3).
Il fabbisogno di raffreddamento deve essere verificato e dimostrato in accordo alla Norma SIA 382/1:2014.
Conformemente alle norme SIA 279:2018 sui materiali isolanti termici, le caratteristiche termiche degli isolanti applicati in Svizzera devono essere validate dalla commissione SIA 279.
I valori di conducibilità termica per materiali isolanti termici non testati sono contenuti nella SIA 279 sotto forma di valori generici.
I valori di conducibilità termica per materiali isolanti termici testati sono inclusi nella tabella "Baustoffkennwerte".
Per accettare materiali isolanti termici particolarmente performanti si chiede che questi vengano testati da un ente accreditato e validati dal comitato di controllo incaricato dalla commissione SIA 279. In caso contrario verranno applicati i valori generici contenuti nella SIA 279.
Di regola viene concesso un differimento alla presentazione dei giustificativi energetici "EN-12 "Illuminazione" e "EN-13 "Ventilazione / climatizzazione" entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.
Tutti gli altri giustificativi energetici devono essere presentati in sede di domanda di costruzione.
In ottemperanza all'art. 8 del RUEn si concede una deroga al rispetto delle esigenze in materia di protezione termica invernale ed estiva (artt. 6 e 7 del RUEn) per oggetti la cui licenza di costruzione è limitata a non più di tre anni.
Vanno però rispettate le altre esigenze dettate dal RUEn, quali ad esempio il divieto di utilizzo di riscaldamenti a resistenza elettrica (art. 23 del RUEn).
Per l'impiego di container o box mobili temporanei si raccomanda di consultare la scheda informativa edita da svizzeraenergia, consultabile nella sezione Documenti.