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Disinfettanti (Biocidi)

Dal 2005 è in vigore la nuova Legge sui prodotti chimici (LPChim) e le Ordinanze di applicazione subordinate: tra queste troviamo anche l’Ordinanza sui Biocidi (OBioc) che identifica un particolare tipo di prodotti chimici (i biocidi appunto) e ne definisce le condizione per l’immissione sul mercato Svizzero.

Per saperne di più

I punti principali sono:

  • vengono definiti 22 tipi di biocidi tra cui:
    • TP1 - Igiene umana;
    • TP2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali;
    • TP5 - Acqua potabile;
    • TP14 - Rodenticidi;
    • TP18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;
    • TP19 - Repellenti e attrattivi.
  • per l’utilizzo professionale di biocidi del tipo 14 e 18 è necessaria un’autorizzazione federale;
  • i principi attivi di biocidi devono essere ammessi in Svizzera;
  • i biocidi devono essere approvati dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (omologazione);
  • I biocidi devono riportare in etichetta il numero di omologazione (CHZBxxxx o CHZNxxxx).