Disinfettanti (Biocidi)
Dal 2005 è in vigore la nuova Legge sui prodotti chimici (LPChim) e le Ordinanze di applicazione subordinate: tra queste troviamo anche l’Ordinanza sui Biocidi (OBioc) che identifica un particolare tipo di prodotti chimici (i biocidi appunto) e ne definisce le condizione per l’immissione sul mercato Svizzero.
I punti principali sono:
- vengono definiti 22 tipi di biocidi tra cui:
- TP1 - Igiene umana;
- TP2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali;
- TP5 - Acqua potabile;
- TP14 - Rodenticidi;
- TP18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;
- TP19 - Repellenti e attrattivi.
- per l’utilizzo professionale di biocidi del tipo 14 e 18 è necessaria un’autorizzazione federale;
- i principi attivi di biocidi devono essere ammessi in Svizzera;
- i biocidi devono essere approvati dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (omologazione);
- I biocidi devono riportare in etichetta il numero di omologazione (CHZBxxxx o CHZNxxxx).