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Vigneti in zona SAC

(superfici per l'avvicendamento delle colture)

Secondo l’articolo 26 dell’Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT, 28 giugno 2000), le superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei all’agricoltura, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura, e sono assicurate con provvedimenti della pianificazione del territorio.

Tali superfici mirano ad assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l’approvvigionamento del Paese ai sensi del piano di alimentazione.

La quota minima fissata per il Canton Ticino è di 3'500 ha, di cui circa 2'100 ha sono assicurate nei PR comunali.

Le SAC sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici) come pure nel rispetto delle necessità dell’equilibrio ecologico.

Oltre a diversi altri requisiti, le zone SAC devono essere destinate ad un utilizzo che possa preservare a lungo termine la fertilità del suolo.

Nel caso dei vigneti, va garantito che la loro gestione non comporti alcun deterioramento del suolo (in particolare dovuto a metalli).

Procedura d’autorizzazione

Chiamato ad esprimersi in merito ad un ricorso contro l’autorizzazione di un vigneto in zona SAC,  il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito nel 2010 che la gestione di un vigneto non necessariamente riduce la fertilità del suolo.

Nelle procedure di autorizzazione dell’impianto di vigneti in zone SAC, l’Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (UGRAS) è chiamato a valutare la compatibilità del vigneto e della sua gestione nel tempo in rapporto alla garanzia che la fertilità del suolo possa essere garantita sia allo stato iniziale sia nel tempo.

Atti necessari

Per poter preavvisare favorevolmente l’impianto di un nuovo vigneto in zona SAC è stata stabilita la necessità di presentare una perizia pedologica che attesti la qualità del suolo allo stato iniziale e che indichi il tipo di gestione previsto dell’impianto.

Attenzione: la perizia pedologica può essere inviata in un secondo momento, tramite richiesta atti da parte dell'UGRAS, dopo l'accertamento della conformità dell'impianto alla zona agricola secondo la Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e l'Ordinanza sul vino (Ovino) ottenuto dalla Sezione agricoltura.

Nell'ambito della procedura di domanda di costruzione all'istante viene richiesto di fornire, oltre ai documenti necessari nell’ambito dalla normale procedura, le informazioni supplementari descritte nel seguente documento: