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Scavi in falda

L’abbassamento dell’acqua sotterranea durante le operazioni di scavo è soggetta ad autorizzazione rilasciata della Divisione dell’ambiente.

La domanda di autorizzazione per il prosciugamento dello scavo deve essere inoltrata all’UPAAI, corredata da una perizia idrogeologica che deve indicare:

  • i quantitativi d’acqua che si prevede di captare;
  • la durata della captazione;
  • il sistema di evacuazione delle acque di prosciugamento dello scavo.

E che preveda:

  • come eventualmente sopperire all’alimentazione dei pozzi esistenti nella zona nel caso di un eccessivo abbassamento della falda negli stessi;
  • eventuali conseguenze dell’abbassamento della falda sulla subsidenza della zona;

e una verifica delle condizioni poste dall’allegato 4, punto 211 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla protezione delle acque.

Ai sensi dell’OPAc, all. 3.2, cfr. 1, cpv. 2, lett. b, le acque di scarico non inquinate vengono evacuate separatamente dalle acque di scarico inquinate, per cui le acque pulite provenienti dal prosciugamento della falda dovranno essere tenute separate e trattate distintamente da quelle dello scavo, conformemente a quanto previsto della norma SIA 431 (1997), rispettivamente ai paragrafi 5.27 e 5.26.

Qualora le acque di prosciugamento risultassero inquinate (torbide e/o alcaline) esse dovranno essere trattate come quelle di scavo (par. 5.26): dovrà inoltre essere inoltrata all’UPAAI una relazione tecnica con la descrizione dettagliata dell’impianto di trattamento delle acque pompate; quest’ultimo deve rispettare le condizioni contenute nella norma SIA 431 (all. A2), dev’essere allo stato della tecnica e va eseguito da ditte specializzate.

La perizia idrogeologica fornirà inoltre le informazioni necessarie per determinare dimensioni e prestazioni dell’impianto, come ad esempio la percentuale di sabbia, limo o argilla negli strati toccati dal prosciugamento e suscettibili di intorbidire le acque.