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Definizione, adozione e attuazione

La potenzialità delle fonti d'alimentazione, così come la loro distribuzione geografica costituiscono un limite all'approvvigionamento.

È dunque indispensabile che gli interventi siano coordinati a livello superiore per conseguire la massima efficacia con le risorse a disposizione.

Il Piano cantonale d'approvvigionamento idrico definisce quindi l'uso delle fonti d'alimentazione, nonché le opere d'interesse generale atte ad assicurare un normale approvvigionamento e che possono beneficiare dei sussidi previsti dalla LApprI.

Per la definizione delle opere d’interesse generale o sovracomunale, conformemente all’art. 20 della LApprI, fa stato la situazione dei confini comunali del 1994, al momento dell’entrata in vigore della LApprI.

Il PCAI indica segnatamente:

  • i Comuni che devono far capo alle proprie riserve idriche;
  • le opere d'interesse generale e il loro grado di priorità;
  • i tempi di attuazione di tali opere;
  • gli enti pubblici incaricati della loro esecuzione;
  • le previsioni di spesa.

Il Consiglio di Stato:

  • allestisce il PCAI per comprensori;
  • notifica il PCAI agli interessati;
  • raccoglie ed esamina le osservazioni e le proposte degli Enti;
  • adotta il PCAI che, una volta entrato in vigore, esplica gli effetti previsti dalla LApprI.

Il PCAI, essendo uno strumento dinamico, può essere modificato nel tempo in funzione alle mutate esigenze future e adeguato di conseguenza.

Le modifiche del PCAI sottostanno alla norme per la sua adozione.

Il PCAI propone dei concetti di gestione globale dell'acqua, che vanno oltre gli interessi dei singoli Comuni.

Gli enti preposti provvedono all'attuazione degli interventi previsti, nei tempi indicati dal PCAI.

È quindi necessario che tra i Comuni si instaurino delle strette collaborazioni in grado di trovare gli accordi e le sinergie necessarie per creare degli enti sovraccomunali che realizzino e gestiscano in modo ottimale le opere previste dal PCAI, così da conseguire un uso parsimonioso delle risorse sia idriche che finanziarie e di far fronte con responsabilità e capacità alle sempre più impegnative competenze che richiede questo compito.

In caso di mancata istituzione volontaria, entro termini ragionevoli, degli enti incaricati della realizzazione e della gestione delle opere di PCAI, il Consiglio di Stato può procedere all'istituzione coattiva dei consorzi conformemente all'apposita legislazione.