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Gestione rifiuti

I rifiuti sono oggetti o sostanze di cui il detentore si disfa o ha l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Per questo motivo è necessaria una regolamentazione che ne garantisca un corretto smaltimento.

In Svizzera la gestione dei rifiuti è definita dalla Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) del 07 ottobre 1983, che indica nelle quattro sezioni del capitolo 4. le esigenze del settore.

La prima sezione (Prevenzione e smaltimento dei rifiuti) contiene i principi e le priorità in materia di politica dei rifiuti, le esigenze concernenti lo smaltimento e una serie di norme di delega che conferiscono al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni sulla prevenzione, il trattamento, la raccolta , il riciclaggio ed il deposito dei rifiuti.

La seconda sezione (Pianificazione della gestione dei rifiuti e obbligo di smaltirli) regola la ripartizione fra i Cantoni e i privati dei compiti relativi allo smaltimento dei rifiuti, come pure l’obbligo dei Cantoni di pianificare la gestione.

La terza sezione (Finanziamento dello smaltimento) s’interessa dell’aspetto finanziario.

In essa troviamo, ad esempio, il principio sulla responsabilità dello smaltimento
dei rifiuti, il finanziamento conforme al principio di causalità  e le basi per l’introduzione di una tassa anticipata di smaltimento.

La quarta sezione (Risanamento di siti inquinati) tratta la problematica del risanamento di vecchi depositi e di altri siti inquinati da rifiuti e in particolare l’assunzione delle spese, la garanzia della copertura dei costi e la tassa per il finanziamento dei lavori di bonifica.

I principali compiti dell’Ufficio sono suddivisi nelle seguenti tematiche: