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Controllo e misurazioni delle emissioni

Controllo delle emissioni degli impianti stazionari

L'autorità federale mette la competenza di tutti gli impianti con emissioni in atmosfera all’autorità cantonale. In particolare:

  • impianti industriali e artigianali che convogliano in atmosfera le emissioni proveniente da un processo;
  • motori a combustione stazionari;
  • impianti a combustione alimentati a gas o olio extra leggero e potenza termica superiore a 1MW;
  • impianti a combustione a legna con potenza termica superiore a 70kW.

Per alcuni di essi il Cantone delega la competenza ai singoli Comuni, specificatamente:

  • impianti a combustione alimentati a gas o olio extra leggero e potenza termica inferiore a 1MW;
  • impianti a combustione a legna con potenza termica inferiore a 70kW;
  • generatori di emergenza.

Per tutti i controlli, sia eseguiti direttamente dall’autorità cantonale o delegati a Comuni o a terze parti, è necessaria la relativa autorizzazione emessa da enti federali e cantonali. La strumentazione necessaria alle analisi è soggetta a certificazioni annuali.

La periodicità dei controlli parte in occasione del collaudo dell'impianto e ricorre a scadenze definite dall'OIAt.

Misurazione delle emissioni in atmosfera di competenza cantonale

L'USAS ha in dotazione una stazione d'analisi mobile attrezzata con apparecchi che possono misurare in continuo i parametri fisici e le concentrazioni di diversi inquinanti atmosferici. Altri inquinanti possono essere campionati in maniera puntuale.

Le analisi effettuate mediante questa stazione d'analisi servono a determinare la conformità o meno di un impianto per quanto riguarda la legislazione vigente in materia di protezione dell'aria.

Le misure vengono effettuate sia su impianti industriali che su impianti a combustione di potenza rilevante.

L'autorità cantonale può delegare lo svolgimento delle analisi a ditte esterne certificate dall’ente QSEM. In tal caso, il titolare di un impianto viene avvertito per tempo tramite una richiesta di misura che contiene modalità e tempistiche di analisi. Il titolare è libero di scegliere la ditta esterna, purché sia adeguatamente certificata, per eseguire le misurazioni delle emissioni richieste dall’autorità.