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Prodotti chimici

Immissione sul mercato

L'immissione sul mercato di prodotti chimici avviene sulla base del controllo autonomo del fabbricante o importatore. Per controllo autonomo si intende, da un lato che non vengono sistematicamente eseguiti controlli ufficiali dall'Autorità prima dell'immissione sul mercato, dall'altro che la responsabilità per una corretta commercializzazione ricade unicamente sul rispettivo produttore. Nell'ambito del controllo autonomo il fabbricante o importatore deve valutare se i prodotti chimici immessi sul mercato possono mettere in pericolo la vita o la salute delle persone e l’ambiente.

Il controllo autonomo è da considerarsi un processo continuo; modifiche delle prescrizioni di legge, nuove disposizioni su sostanze (es. modifiche alla classificazione) e nuove scoperte (es. studi di tossicologia ed ecotossicologia) devono essere considerati e implementati entro i termini transitori.
Per “produttore” o “fabbricante” ai sensi di Legge si intende anche “importatore”.

Prima del controllo autonomo deve essere chiarito se per il prodotto non occorrano inoltre specifiche procedure quali l'omologazione come prodotto biocida, l'annuncio o la notifica come una nuova sostanza, l'omologazione come prodotto fitosanitario o l'annuncio come fitosanitario importato parallelamente.

Il controllo autonomo consiste nel:

  • classificare: le sostanze e i preparati/miscele sono valutati in base alle loro caratteristiche di pericolo e le vengono attribuite delle classi di pericolo presenti nel regolamento europeo CLP n. 1272/2008, a cui la Svizzera si è ampiamente armonizzata onde evitare ostacoli al commercio.
    Più informazioni: https://www.anmeldestelle.admin.ch/it/classificazione
  • etichettare: L’informazione sui rischi dei prodotti chimici (sostanze e preparati/miscele) è fornita attraverso l’etichetta posta sul prodotto e rende attenti sui possibili pericoli (pittogrammi ed avvertenza), indica le misure di protezione da adottare (frasi H) e raccomanda come procedere in caso d’incidente (frasi P).
    Più informazioni: https://www.anmeldestelle.admin.ch/it/etichettatura
  • imballare: Gli imballaggi dei prodotti chimici devono essere concepiti in modo tale da non presentare alcun pericolo per la vita e la salute dell’essere umane e per l’ambiente e non indurre in errore i consumatori.
    Più informazioni: https://www.anmeldestelle.admin.ch/it/imballaggio
  • redigere una scheda di dati di sicurezza (SDS): La SDS dev’essere redatta dal fabbricante e nel caso di prodotti chimici importati, all’importatore spetta il compito di adeguarla al diritto svizzero.
    Più informazioni: https://www.anmeldestelle.admin.ch/it/scheda-di-dati-di-sicurezza-sds 

Per sostanze e preparati/miscele pericolosi vige inoltre l'obbligo di annuncio nel registro dei prodotti chimici. Questo registro è una banca dati centrale in cui sono registrati elettronicamente tutti i prodotti chimici soggetti all’obbligo. In particolare il registro è essenziale per recuperare informazioni specifiche in caso di emergenze e incidenti e permette la raccolta di dati fondamentali alle Autorità esecutive.
Più informazioni: https://www.anmeldestelle.admin.ch/it/registro-dei-prodotti-chimici-rpc  

Altre tematiche a cui prestare attenzione:

  • pubblicità: le informazioni sui prodotti chimici devono dare all'utilizzatore un'idea corretta della pericolosità e dell'impiego e nel caso di prodotti chimici pericolosi (presenza di pittogrammi/SDS) non sono ammesse, ad esempio, le seguenti indicazioni: "non tossico", "innocuo", "non nocivo".
    Più informazioni: https://www.anmeldestelle.admin.ch/it/pubblicita  
  • divieti e limitazioni: alcuni prodotti chimici, a causa della loro pericolosità o dei rischi inammissibili legati al loro impiego (anche in preparati/miscele) sono vietati o limitati a determinate condizioni. I divieti e le limitazioni sono raccolti nell’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).
    Più informazioni: https://www.anmeldestelle.admin.ch/it/limitazione-ed-interdizioni

Prodotti di pulizia

Dal 2005 è in vigore la nuova Legge sui prodotti chimici (LPChim) e le Ordinanze di applicazione subordinate: tra queste troviamo anche l’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) che definisce i limiti di tolleranza per determinate sostanze e ne proibisce altre; in particolare per i prodotti di pulizia sono vincolanti i limiti e i divieti dell’allegato 2.2 dell'Ordinanza stessa.

Per saperne di più

I punti principali sono:

  • i prodotti contenenti composti organici alogenati liquidi sono proibiti;
  • il contenuto massimo di EDTA e dei suoi sali e derivati è fissato all’1%;
  • la biodegradabilità primaria dei tensioattivi deve essere almeno dell’80%;
  • il fornitore è obbligato a rimettere la Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS) dei prodotti alla prima consegna o ogni qualvolta il prodotto subisca variazioni;
  • le SDS devono essere a disposizione degli utilizzatori.