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Autorizzazione di esercizio

L'iter previsto per la costruzione e l'esercizio di un impianto a fune atto al trasporto di persone è il seguente:

  1. presentazione di una regolare domanda di costruzione come previsto dall'art. 4 della RLE secondo la documentazione prevista nell'allegato 1 dell'OIFT.
    La domanda di costruzione viene quindi esaminata dall'Autorità di competenza e dall'Organo di controllo IKSS/CITT secondo la procedura prevista dalla LIFT;
  2. approvazione dei piani mediante il rilascio del nullaosta cantonale e della licenza edilizia comunale per la costruzione dell'impianto;
  3. al termine della costruzione il proprietario deve presentare all'Autorità di sorveglianza una domanda d'autorizzazione d'esercizio (secondo l'allegato 3 OIFT);
  4. successivamente si procede al collaudo dell'impianto ordinato dall'Autorità di sorveglianza;
  5. segue il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio dopo il superamento del collaudo;
  6. per finire l'impianto è sottoposto a controlli tecnici periodici ordinati dall'Autorità di competenza.

Inoltre in occasione del collaudo il proprietario è tenuto a presentare:

  • copia della polizza d'assicurazione responsabilità civile;
  • copia del contratto di manutenzione stipulato con una ditta del ramo;
  • formulario d'impianto, firmato dal responsabile.