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Misure e provvedimenti

Lo stato di conservazione dei biotopi del Cantone è molto variabile.

Vi sono oggetti ancora intatti che non necessitano di cure particolari: essi si situano di regola nella regione alpina o nei boschi, in località poco accessibili in cui i processi naturali avvengono pressoché indisturbati.

Molti oggetti per contro si trovano in uno stato di comprovata precarietà e vanno, a norma di legge, recuperati e valorizzati.

Il recupero avviene tramite interventi di valorizzazione mentre la manutenzione attiva con interventi di gestione regolare.

Questi ultimi possono essere demandati ai gestori dei fondi tramite specifici accordi di gestione.

Sono interventi volti a migliorare lo stato di conservazione dei biotopi.

Tra questi rientrano quelli di recupero naturalistico, l'allontanamento di fonti di disturbo (es. discariche), la sistemazione di sentieri, l'allestimento di un'adeguata segnaletica.

Sono interventi di manutenzione attiva, necessari alla conservazione nel tempo dei beni naturali presenti.

La necessità di questi interventi è legata all’origine del biotopo, all’esistenza di conflitti da sanare e alla sempre più limitata capacità di autorigenerazione degli ambienti naturali.

I biotopi che maggiormente necessitano di una gestione sono quelli di origine agro-forestale (lischeti, prati magri, siepi e boschetti) e quelli in cui la dinamica di rigenerazione naturale è limitata (siti di riproduzione di anfibi, boschi golenali non più attivi).

Gli interventi di gestione possono essere a scadenza regolare ogni 4-5 anni (per esempio lo sfoltimento della vegetazione) o ricorrenti (sfalcio annuale o biennale).

Il Cantone e i Comuni hanno la possibilità di sottoscrivere accordi con i proprietari e i gestori dei fondi per l’esecuzione di interventi di gestione ricorrente.

La determinazione dei contributi per le prestazioni ecologiche fornite avviene per singolo caso mediante l'applicazione dei criteri guida fissati nella Direttiva cantonale sui contributi per la gestione di biotopi nell'ambito di accordi con gli agricoltori emanata dal Dipartimento del territorio nel 2016.

Gli importi della direttiva si allineano coi contributi versati per prestazioni analoghe negli altri Cantoni e, nel caso di agricoltori, tengono conto dei sussidi versati nel settore agricolo.

Gli accordi, sottoscritti dal gestore, dal proprietario del fondo e dall'Ufficio della natura e del paesaggio, hanno validità di sei anni e sono rinnovabili conformemente a quanto previsto anche in ambito di affitto agricolo.

Va ricordato che in base all’Ordinanza federale sui pagamenti diretti (OPD), gli agricoltori che annunciano superfici considerate biotopi ai sensi dell’art. 18 LPN possono riscuotere i sussidi agricoli unicamente se sottoscrivono un accordo con il servizio preposto alla tutela della natura.

Tale accordo permette nel contempo di accedere anche ai sussidi cantonali e federali provenienti dal settore della natura.