Scuola media e poi 2021-2022

28 Informazioni pratiche Età per l’inizio della formazione professionale di base L’apprendista deve avere 15 anni compiuti; fanno eccezione alcuni tirocini in cui viene richiesto il compimento di un’età superiore. Per gli apprendisti che compiono i 15 anni dopo l’inizio del tirocinio, ma entro il 31 dicembre dello stesso anno, il datore di lavoro deve compilare un modulo fornito dalla Divisione della formazione professionale (DFP) per la richiesta d’autorizzazione d’impiego di giovani e inviarlo all’ufficio cantonale dell’ispettorato del lavoro. Insegnamento e programmi L’insegnamento dispensato dai centri professionali è conforme ai programmi stabiliti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). Corrisponde a quanto previsto dalla Legge federale e cantonale sulla formazione professionale ossia dispensare le conoscenze teoriche di base necessarie all’esercizio della professione scelta e favorire lo sviluppo della personalità degli allievi grazie alla cultura generale. Condizioni di lavoro La tabella con i salari minimi e gli orari settimanali applicabili per gli apprendisti è scaricabile dallo sportello elettronico della Divisione della formazione professionale (DFP). Varie ordinanze a livello federale regolano e proteggono il lavoro dei giovani (p.es. lavoro notturno e domenicale, lavori pericolosi). Le ordinanze che disciplinano le formazioni a livello federale sono disponibili sul sito della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (www.sefri.ch). Maggiori informazioni si possono ottenere presso la Divisione della formazione professionale oppure l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale. Recuperare una qualifica da adulti Agli adulti è offerta la possibilità di ottenere l’attestato federale di capacità (AFC), anche senza avere seguito la formazione professionale di base, grazie al riconoscimento di esperienze professionali ed extraprofessionali acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione. Il riconoscimento può avvenire tramite procedure di qualificazione (corsi di preparazione ed esami) o la validazione degli apprendimenti acquisiti. Il riconoscimento e le procedure di qualificazione devono essere approvate dalla Divisione della formazione professionale (DFP). Basi legali: Art. 33 e Art. 34 cpv. 2 della Legge federale sulla formazione professionale e Art. 32 dell’Ordinanza federale sulla formazione professionale. Info: www.ti.ch/sfc - www.validacquis.ch Cittadini stranieri Assunzione di apprendisti stranieri, in particolare di frontalieri Si veda il documento “Disposizioni” allo sportello DFP: www.ti.ch/dfp > sportello. Tutti i documenti necessari alla stipulazione di un contratto di tirocinio sono scaricabili dallo sportello elettronico della DFP: www.ti.ch/dfp > sportello

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1MTg=