Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Esame delle proposte di candidatura

(art. 54  Cost cant ; 62, 87, 111 e 160 LEDP)

Il Consiglio di Stato procede all'esame delle proposte di candidatura e assegna al rappresentante dei proponenti un termine di tre giorni per:

  • modificare denominazioni che si prestano a confusione;
  • sostituire candidati stralciati d'ufficio, siccome ineleggibili;
  • stralciare candidati eccedenti;
  • completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore agli eleggendi;
  • depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;
  • rimediare a semplici vizi formali.

I candidati proposti per la sostituzione o completazione devono firmare la relativa dichiarazione di accettazione, e allegare l'estratto del casellario giudiziale in originale.

La mancata correzione in tempo utile della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato, o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano nei tempi e nella forma prescritti dalla legge comporta lo stralcio delle stesse.

Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l'autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.

La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta deve essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo, succintamente motivata con l'indicazione del diritto di ricorso secondo l'art. 163 LEDP.

Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il Consiglio di Stato assegna al rappresentante del gruppo interessato un termine di tre giorni per provvedere alla sua sostituzione e procede alla pubblicazione del nome del nuovo candidato nelle forme d'uso.

In caso di mancata sostituzione si presume che il gruppo rinuncia a porre una nuova candidatura.

Il Consiglio di Stato decide sull'ineleggibilità di cittadini condannati alla pena della reclusione e di detenzione per crimini o delitti contrari alla dignità della carica al momento del deposito delle candidature.

I motivi di incompatibilità delle cariche sono disciplinati dall'art. 54 Cost. cant.

Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell'ordine giudiziario. Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio.

I Consiglieri di Stato e i magistrati dell'ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.

La legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri.

La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le eccezioni.
L'art. 111a) LEDP regola l'incompatibilità per funzione dei docenti cantonali il cui onere di insegnamento non superi il 50%.
Nell'applicazione di questa nuova norma, farà stato l'impegno effettivo di tempo di lavoro, indipendentemente dallo Statuto che regolerà il rapporto di lavoro (incarico, mandato, nomina).