Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Esercizio del diritto di voto: legittimazione

(art. 29 LEDP; e 28  RALEDP)

L'avente diritto di voto si presenta all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità mediante la presentazione del passaporto, la carta d'identità o altro documento che consenta la sua identificazione.