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Pubblicazione

(art. 52 LEDP)

La pubblicazione dei risultati prevede:

  1. il numero dei votanti;
  2. il numero delle schede valide, nulle, in bianco e contestate con i motivi;
  3. nelle elezioni con la proporzionale, il numero delle schede senza intestazione, con intestazione, variate e invariate;
  4. il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
  5. il quoziente elettorale;
  6. il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
  7. la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti).

Nelle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato i risultati da pubblicare conseguiti nell' intero Cantone comprendono inoltre:

  1. i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
  2. il numero dei votanti suddivisi per ogni lista presentata;
  3. il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
  4. il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

Verbale di accertamento

Il verbale di accertamento e la proclamazione dei risultati per le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono pubblicate dall'Ufficio di accertamento entro 8 giorni nel Foglio Ufficiale dal Presidente.