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Conteggio delle schede e dei voti

(art. 42 e 43 LEDP)

L'ufficio cantonale di spoglio procede al conteggio delle schede e dei voti.

Il conteggio avviene considerando:

  1. i voti emessi, cioè i suffragi ottenuti dai singoli candidati sulla lista di gruppo, più quelli preferenziali ottenuti su altra lista;
  2. i voti non emessi, cioè i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista e che non sono stati espressi. Per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti;
  3. i voti ottenuti da singoli candidati sulla scheda non intestata.

I voti non espressi, in bianco sulla scheda non intestata, non vengono considerati nel conteggio.
Ad ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi, più il numero dei voti non emessi sulle liste intestate, più i voti ottenuti da propri candidati e il numero di voti non emessi sulle schede senza intestazione.

Per l'allestimento della graduatoria dei candidati è attribuito ad ogni candidato un numero di schede conseguite dal gruppo cui il candidato medesimo appartiene, oltre ai suffragi preferenziali conseguiti dallo stesso candidato.

La scheda ha valore pari al numero dei seggi aumentata dei preferenziali di cui dispone.

Ad ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi, più il numero dei voti non emessi.

Per l' allestimento della graduatoria dei candidati è attribuito ad ogni candidato il numero di schede conseguite dal gruppo cui il candidato medesimo appartiene, oltre ai suffragi preferenziali conseguiti dallo stesso candidato.

La scheda ha valore pari al numero dei seggi aumentata dei preferenziali di cui dispone (180 per il Gran Consiglio; 10 per il Consiglio di Stato).

Nelle votazioni ed elezioni le schede bianche e nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.