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Uffici di spoglio cantonali e competenze

(art. 41 e 42 LEDP)

Gli uffici di spoglio cantonali sono designati dal Consiglio di Stato.

Ogni ufficio di spoglio è costituito da tre membri: un Presidente e due Membri.

Il Presidente deve essere un magistrato dell'ordine giudiziario.

Non possono assumere funzione alcuna negli uffici di spoglio i candidati all'elezione per la quale l'Ufficio è stato costituito.

Gli uffici cantonali di spoglio sono competenti per la verifica del conteggio degli uffici elettorali comunali, il rilevamento e la ripresa dei dati contenuti nelle schede. Il conteggio delle schede e dei voti avviene in base all'art. 42 LEDP.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.