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Presentazione delle candidature

Le proposte di candidatura per l’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato devono essere depositate in originale (un unico esemplare):

  • a mano alla Cancelleria dello Stato (Palazzo delle Orsoline, piano terreno, Sportello n. 84 , 6500 Bellinzona)
  • al più tardi entro le ore 18.00 di lunedì 9 febbraio 2015.

Ogni proposta di candidatura deve indicare obbligatoriamente:

  • una denominazione che la distingua dalle altre
  • almeno un candidato
  • a quale elezione si riferisce con proponenti distinti (almeno 50 proponenti sia per Gran Consiglio sia per Consiglio di Stato).

I Partiti sono tenuti a presentare denominazioni di lista che non si prestino a confusione (ad esempio evitare denominazioni e sigle comunemente riconosciute di "proprietà" di altri Partiti). 

Le proposte di lista e di candidatura depositate non possono più essere completate o modificate (riservate le eccezioni stabilite dalla legge).

Alla proposta di candidatura devono essere uniti:

Nel caso in cui il candidato fosse in lista contemporaneamente per il Gran Consiglio e per il Consiglio di Stato, è necessario presentare due dichiarazioni di accettazione firmate in originale e un solo estratto del casellario giudiziale in originale.

Casellario giudiziale

All'atto del deposito delle proposte di candidatura è obbligatoria la presentazione, alla Cancelleria dello Stato, dell'estratto del casellario giudiziale in originale, unitamente alla dichiarazione di accettazione del candidato.
ll casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura: Sono validi gli estratti rilasciati nei 6 mesi precedenti la data dell’elezione ovvero dal 19 ottobre 2014.

Per l’ottenimento del casellario giudiziale si rimanda al sito internet della Confederazione.

L’estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria dello Stato anche in forma elettronica se munito della firma digitale e inviato all’indirizzo di posta elettronica can-casellario(at)ti.ch  per le necessarie verifiche.

La mancata presentazione del casellario giudiziale del candidato comporta lo stralcio della candidatura se il documento non è presentato nel termine di tre giorni fissato dal Consiglio di Stato per rimediare a semplici vizi formali.

La Cancelleria dello Stato pubblicherà nel Foglio ufficiale, al più tardi quattro settimane prima la data dell’elezione, l’elenco dei candidati riportando ciò che risulta nell’estratto del casellario giudiziale.

Cauzione

E’ dovuta una cauzione di fr. 2'000.— per ogni proposta di candidatura depositata: una per il Gran Consiglio e una per il Consiglio di Stato.

La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato risulta eletto.

Proponenti

I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno), domicilio e firma.
La proposta di candidatura deve essere firmata in originale da almeno 50 elettori.

Avvertenze

Il proponente deve essere cittadino svizzero di diciotto anni compiuti e iscritto nel catalogo elettorale. Un proponente non può firmare più di una proposta per il medesimo potere da eleggere, né ritirare la sua firma dopo il deposito. Se un proponente ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

Rappresentante dei proponenti

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome, a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

Candidature suddivise per circondari elettorali per l’elezione del Gran Consiglio

Nelle liste si possono suddividere le candidature in circondari elettorali per l'elezione del Gran Consiglio.
I circondari elettorali sono stabiliti come segue:

  1. Distretto di Mendrisio;
  2. Comune di Lugano;
  3. Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne;
  4. Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso;
  5. Distretto di Locarno;
  6. Distretto di Vallemaggia;
  7. Distretto di Bellinzona;
  8. Distretto di Riviera;
  9. Distretto di Blenio;
  10. Distretto di Leventina.


I circondari elettorali non sono obbligatori. I Partiti possono far uso interamente della facoltà prevista dalla legge, oppure solo parzialmente (facendo capo per esempio a due circondari elettorali, tre circondari elettorali, ecc.) oppure rinunciandovi (circondario unico).

Rinuncia alla candidatura

Ogni candidato può dichiarare al Consiglio di Stato per iscritto entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte (giovedì 12 febbraio 2015 entro le ore 18.00) che rinuncia alla sua candidatura. In tal caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta. La dichiarazione di rinuncia alla candidatura deve essere presentata a mano alla Cancelleria dello Stato. La rinuncia non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti e non deve essere sottoscritta dai proponenti.

Ritiro della proposta o riduzione numero candidati

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l’elezione tacita entro le ore 18.00 di lunedì 16 febbraio 2015.
La dichiarazione di ritiro della proposta o riduzione del numero dei candidati per consentire l'elezione tacita deve essere presentata a mano alla Cancelleria dello Stato, Palazzo delle Orsoline, Piano terreno, Sportello n. 84 , 6500 Bellinzona.

Avvertenze

E’ necessario l’accordo del rappresentante esplicitamente autorizzato, o in sua mancanza dell’accordo di tutti i proponenti e dei candidati per la facoltà di ulteriore designazione in caso di seggi in più spettanti al gruppo.