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Operazioni di spoglio

Composizione

Gli uffici cantonali di spoglio si compongono di un presidente e di due membri designati dal Consiglio di Stato, che ne fissa il numero; il presidente dev’essere un magistrato dell’ordine giudiziario.

Non possono assumere funzione alcuna negli uffici di spoglio i candidati all’elezione per la quale l’ufficio è costituito.

Competenze

L’ufficio cantonale di spoglio:

  • verifica i verbali degli uffici elettorali
  • presiede le operazioni di spoglio e decide a maggioranza sulle schede
  • redige il verbale delle operazioni di spoglio.


Lo spoglio delle schede avviene a livello cantonale e a porte chiuse a partire dalla domenica del giorno del voto a mezzogiorno.

Gli uffici cantonali di spoglio sono competenti per la verifica del conteggio degli uffici elettorali comunali, il rilevamento e la ripresa dei dati contenuti nelle schede.

Conteggio delle schede e dei voti

L'ufficio cantonale di spoglio procede al conteggio delle schede e dei voti.
Il conteggio avviene considerando:

  1. i voti emessi, cioè i suffragi ottenuti dai singoli candidati sulla lista di gruppo, più quelli preferenziali ottenuti su altra lista
  2. i voti non emessi, cioè i suffragi preferenziali spettanti a ogni lista e che non sono stati espressi. Per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti
  3. i voti ottenuti da singoli candidati sulla scheda non intestata
  4. I voti non espressi, in bianco sulla scheda non intestata, non vengono considerati nel conteggio.

A ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi, più il numero dei voti non emessi sulle liste intestate, più i voti ottenuti da propri candidati e il numero di voti non emessi sulle schede senza intestazione.

Per l'allestimento della graduatoria dei candidati è attribuito ad ogni candidato un numero di schede conseguite dal gruppo cui il candidato medesimo appartiene, oltre ai suffragi preferenziali conseguiti dallo stesso candidato.

La scheda ha valore pari al numero dei seggi aumentata dei preferenziali di cui dispone; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.

A ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi, più il numero dei voti non emessi.

Per l' allestimento della graduatoria dei candidati è attribuito ad ogni candidato il numero di schede conseguite dal gruppo cui il candidato medesimo appartiene, oltre ai suffragi preferenziali conseguiti dallo stesso candidato.

La scheda ha valore pari al numero dei seggi aumentata dei preferenziali di cui dispone (180 per il Gran Consiglio; 10 per il Consiglio di Stato).

Le schede bianche e nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.

Ufficio cantonale di accertamento

Costituzione

L'Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre Giudici del Tribunale d'appello da esso designati.

Competenze

L' Ufficio cantonale di accertamento ha il compito di:

  • decidere sulle questioni relative alle schede contestate nelle operazioni di spoglio davanti agli uffici elettorali comunali
  • stabilire i risultati dell' elezione
  • procedere alla proclamazione dei risultati e dei candidati eletti in caso di elezione e alla pubblicazione dei risultati
  • determinare nei casi di elezione con il sistema proporzionale il quoziente elettorale ed eseguire la ripartizione fra i diversi gruppi.

Ogni altra questione, per cui fosse eventualmente pendente ricorso, è decisa dall' autorità competente investita del ricorso medesimo.

Nelle elezioni stabilisce inoltre:

  • i candidati eletti e rilascia loro le credenziali
  • la lista dei subentranti secondo l' ordine dei voti personali ottenuti

Possono partecipare alle deliberazioni dell'ufficio cantonale di accertamento oltre ai membri dell'ufficio, il personale designato dal Consiglio di Stato e un delegato per ogni lista o gruppo.

Custodia materiale votato

Nelle elezioni con spoglio cantonale il materiale di voto è conservato dal Consiglio di Stato.
L’avente diritto di voto non ha diritto di esaminare il materiale di voto.

Il materiale di voto, che comprende i dati elaborati in forma elettronica, è distrutto dopo la crescita in giudicato dei risultati; i verbali sono conservati.