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Candidature in dettaglio

I candidati devono essere cittadini svizzeri di diciotto anni compiuti e designati unicamente con:

  • cognome;
  • nome;
  • data completa di nascita (giorno mese e anno);
  • domicilio.

Ogni proposta di candidatura non può contenere un numero di candidati superiore ai seggi da attribuire. I candidati non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati (divieto di autoproposta), né quelle di altre liste per lo stesso potere.

Se un candidato è designato su due o più proposte alle quale ha dato la sua adesione, o figura quale candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un’altra, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le liste.


Eleggibilità

Può essere eletto chi:

  • è cittadino svizzero;
  • ha compiuto 18 anni;
  • ha il domicilio nel Comune da almeno 3 mesi.

Ineleggibilità

È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all’elezione del Consiglio comunale.

Per l’accertamento dell’ineleggibilità fanno stato le condanne che figurano nell’estratto del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 371 del Codice penale svizzero.

Nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull’ineleggibilità al momento del deposito delle candidature.

Contro la decisione sull’ineleggibilità è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di tre giorni.


Casi di incompatibilità

L’incompatibilità per i poteri comunali è regolata dalla Costituzione cantonale, dalla legge sull’esercizio dei diritti politici e dalla legge organica comunale.

A. Municipio: incompatibilità per carica e per parentela

Non possono assumere la carica di Municipale e di supplente:

  • i Consiglieri di Stato e il Cancelliere dello Stato;
  • i Magistrati dell’ordine giudiziario e i loro supplenti (compresi i giudici di pace e i loro supplenti);
  • i docenti di nomina comunale;
  • i dipendenti del Comune e delle sue aziende;
  • i funzionari dirigenti dell’Amministrazione cantonale che dipendono direttamente dal collegio governativo o dai singoli Consiglieri di Stato, il segretario generale e il consulente giuridico del Gran Consiglio.

Non possono far parte dello stesso Municipio (incompatibilità per parentela), salvo eventuali deroghe concesse ai comuni con meno di trecento abitanti:

  • coniugi;
  • genitori e figli;
  • fratelli;
  • suoceri con generi e nuore;
  • zii e nipoti consanguinei;
  • partners registrati;
  • conviventi di fatto;
  • cognati.

Nel caso in cui dovessero risultare eletti due o più candidati in grado di parentela incompatibili, appartenenti al medesimo gruppo oppure a gruppi diversi è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di due candidati in grado di parentela incompatibili l’elezione è determinata per sorteggio. L’escluso è inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.

Nel caso di un’elezione complementare e verificandosi incompatibilità per parentela, la priorità spetta a chi è già in carica. L’escluso è inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.

Qualora risultassero eletti un candidato alla carica di Municipale e un supplente in grado di parentela incompatibile il supplente è escluso.

B. Consiglio comunale: incompatibilità per carica

Non possono assumere la carica di Consigliere comunale:

  • i Consiglieri di Stato;
  • i Municipali e i supplenti;
  • i dipendenti del Comune e delle sue aziende.

I docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell’ambito dell’amministrazione possono essere eletti alla carica di Consigliere comunale.

Nota bene

Il Cancelliere dello Stato, i Magistrati dell'ordine giudiziario e i loro supplenti, i giudici di pace e i loro supplenti possono far parte del Consiglio comunale.
Per la carica di Consigliere comunale non vi sono restrizioni relative alla parentela