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Uffici elettorali


Determinazione del numero degli uffici elettorali comunali

Il Consiglio di Stato stabilisce il numero degli uffici elettorali comunali.

Il Municipio pubblica all'albo comunale l'istituzione di più uffici elettorali e la loro sede.


Composizione

L'ufficio elettorale si compone obbligatoriamente di un presidente e di due membri designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.

Il Municipio designa inoltre i supplenti dell'ufficio elettorale.


Competenze

L’ufficio elettorale presiede i lavori preparatori e le operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità di tali attività, custodisce il materiale di voto in modo sicuro, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede; le decisioni sono prese a maggioranza.

L’ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l’elenco dei votanti.

L'ufficio elettorale procede a:

  • stabilire il numero delle schede votate per corrispondenza e quelle schede rinvenute nell'urna, verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti;
  • numerare le schede;
  • verbalizzare le operazioni effettuate.

Sono riservati i casi in cui parte delle funzioni è attribuita agli uffici cantonali di spoglio e all'ufficio cantonale di accertamento, in particolare le operazioni di spoglio, di ricapitolazione e di proclamazione dei risultati.

Le operazioni di voto per le elezioni comunali si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo comune.

L'ufficio elettorale terminate le operazioni di sua competenza e prima di sciogliersi, trasmette all'ufficio cantonale di spoglio il verbale delle suddette operazioni, l'elenco dei votanti e le schede votate per corrispondenza e quelle rinvenute nell’urna.

Alla chiusura delle operazioni di voto l’ufficio elettorale conta le schede votate per corrispondenza e quelle rinvenute nell’urna, verificandone la corrispondenza con il numero degli elettori, le numera, segnala le schede non regolari e redige in due esemplari il verbale.

Trasmette un esemplare originale del verbale, l’elenco votanti e le schede votate all’autorità cantonale competente per lo spoglio. Un esemplare originale del verbale viene trasmesso al Municipio.

ll trasporto delle schede e la consegna agli uffici cantonali di spoglio avviene a cura della Polizia cantonale.


Delegati 

I gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati durante i lavori preparatori presso gli uffici elettorali. Ogni gruppo ha diritto a un delegato e a un supplente per ogni ufficio elettorale.

I delegati hanno diritto a rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale.


Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto

A ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte, le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiuse in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi.

Le cassette contenenti il materiale di voto devono essere chiuse a chiave, munite degli appositi sigilli e depositate in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale.

Le schede votate per corrispondenza sono tenute sotto custodia in luogo sicuro.


Sanzioni disciplinari

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino a un massimo di 5'000 franchi ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della LEDP e delle norme di applicazione.

Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi dal Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.