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Diritto di voto

(art. 27, 28, 30 Cost cant, art. 3, 4, 15 e 17 LEDP, art. 39, 40 e 136 Cost fed, art. 3 e 4 LDP; art. 3, 5 Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero)

Ha diritto di voto per l'elezione del Consiglio degli Stati

  1. ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da cinque giorni in un Comune del Cantone;
  2. ogni cittadino ticinese all'estero, di diciotto anni compiuti.

Ha diritto di voto per l'elezione del Consiglio nazionale

  1. ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone (art. 4 LEDP);
  2. ogni cittadino svizzero all'estero di diciotto anni compiuti iscritto nel catalogo elettorale di un Comune del Cantone.

Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio.

Il cittadino svizzero all'estero può scegliere il Comune di voto fra quelli d'origine o di precedente domicilio.

Il ticinese all'estero può esercitare il diritto di voto anche nel Comune della famiglia al momento della notifica di partenza.