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Agevolazioni di voto

Voto accompagnato

(art. 30 LEDP e 29 RALEDP)

Il cittadino che, per evidente incapacità fisica, non è in grado di esprimere da solo il proprio voto, deve essere autorizzato a farsi accompagnare in cabina da una persona di sua fiducia. L'incapacità deve essere accertata dall'Ufficio elettorale anche quando è comprovata da un certificato medico.

 

Voto anticipato

(art. 31 cpv. 2 LEDP)

Il voto anticipato è ammesso a partire da lunedì 14 novembre 2011. L'elettore che intende votare per nelle forme del voto anticipato deve presentare la richiesta scritta alla Cancelleria comunale del comune nel cui catalogo elettorale è iscritto, almeno il giorno precedente a quello in cui chiede di votare.

 

Voto per corrispondenza generalizzato

(art. 32a LEDP)

Per il turno di ballottaggio del Consiglio degli Stati tutti gli elettori hanno la possibilità di votare per corrispondenza, dal momento in cui ricevono il materiale di voto a casa.

L'elezione del Consiglio degli Stati è retta dalle norme cantonali sulla legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998. Gli aventi diritto di voto in materia cantonale possono votare per corrispondenza incondizionatamente. Non è più richiesta la domanda scritta da inoltrare alla Cancelleria comunale.

Il voto per corrispondenza viene esercitato secondo le medesime modalità applicabili alle votazioni; non è quindi necessario inoltrare una richiesta alla cancelleria comunale.

Come si vota per corrispondenza

L'elettore compila la scheda di voto e la ripone nell'apposita busta. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive la carta di legittimazione di voto (firma autografa) che ripone (senza ritagliarla), unitamente alla busta sigillata che contiene la scheda votata, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza.

La busta può essere trasmessa per il tramite del servizio postale (con affrancatura) oppure consegnata a mano alla Cancelleria comunale o depositate, laddove esiste, nella buca delle lettere comunale (senza affrancatura).

E' possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio (art. 33 lett. c LEDP), per cui il termine ultimo è fissato per domenica 20 novembre 2011.

Avvertenze

  • nel voto per corrispondenza deve essere infilata nell'apposita busta una sola scheda;
  • la carta di legittimazione di voto deve essere firmata.

Voto all'ufficio elettorale

L'elettore che opta per recarsi di persona all'ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto quale prova di non aver votato per corrispondenza.

 

Ticinesi all'estero

I ticinesi all'estero che hanno seguito la procedura di annuncio regolata dalla legislazione federale e risultano iscritti nel catalogo elettorale del Comune di attinenza, del loro ultimo domicilio o del comune della famiglia al momento della notifica di partenza per l'estero sono ammessi a votare per corrispondenza in materia cantonale (elezione del Consiglio degli Stati). I ticinesi all'estero che non hanno seguito la procedura di annuncio prevista dalla legislazione federale possono esercitare il diritto di voto, unicamente recandosi di persona all'ufficio elettorale del Comune nel cui catalogo elettorale risultano iscritti.

 

Giorni e orari voto

I giorni e gli orari di voto sono decisi dal Municipio e sono indicati nel materiale di voto e pubblicati all'albo comunale.

A dipendenza delle decisioni del Municipio le operazioni di voto possono avere luogo nei giorni di:

  • giovedì 17 novembre 2011;
  • venerdì 18 novembre 2011;
  • sabato 19 novembre 2011;
  • domenica 20 novembre 2011.

Gli elettori sono invitati a porre attenzione agli orari di voto ed ai giorni di apertura degli uffici elettorali consultando gli albi comunali, verificando i documenti informativi allegati al materiale di voto, oppure chiedendo informazioni alla Cancelleria comunale.