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Agevolazioni di voto

Voto accompagnato

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'Ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

  • Dettagli sul voto accompagnato

Voto anticipato

L'avente diritto di voto può votare all'ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell'apertura ufficiale delle operazioni di voto per qualsiasi elezione a partire dal penultimo lunedì prima dell'elezione.

Il voto anticipato è permesso a partire da lunedì 10 ottobre 2011.

  • Dettagli sul voto anticipato

Voto per corrispondenza

(art. 32a LEDP)


Voto per corrispondenza generalizzato: novità

Per l'elezione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale è ammesso il voto per corrispondenza generalizzato. Gli aventi diritto di voto in materia cantonale (Consiglio degli Stati) e federale (Consiglio nazionale) possono votare per corrispondenza incondizionatamente. Non è più richiesta la domanda scritta da inoltrare alla Cancelleria comunale. Gli aventi diritto di voto ricevono al domicilio la carta di legittimazione di voto in materia cantonale e/o federale, le schede di voto, la guida elettorale federale, le istruzioni di voto, le apposite buste per riporvi le schede votate e la busta di colore grigio per la trasmissione del voto per corrispondenza.

L'elettore compila le schede di voto e le ripone nell'apposita busta. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive la carta di legittimazione di voto (firma autografa) che ripone (senza ritagliarla), unitamente alla busta sigillata che contiene le schede votate, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza.


La busta può essere trasmessa per il tramite del servizio postale (con affrancatura) oppure recapitata alla Cancelleria odepositate, laddove esiste, nella buca delle lettere comunale (senza affrancatura).

E' possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio (art. 33 lett. c LEDP), per cui il termine ultimo è fissato per domenica 23 ottobre 2011.

Ticinesi all'estero

Per i ticinesi all'estero (Consiglio degli Stati) e gli svizzeri (Consiglio Nazionale) si applicano le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza. I ticinesi all'estero che hanno ossequiato la procedura prevista dalla legislazione federale sono automaticamente ammessi a votare per corrispondenza per un periodo di quattro anni a far tempo dall'ultimo annuncio.

  • Dettagli riguardanti il voto per i ticinesi all'estero