Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Finanziamento dei gruppi politici e delle campagne elettorali cantonali (articolo 114 LEDP)

Consiglio degli Stati

I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a comunicare annualmente alla Cancelleria dello Stato l’ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 10'000.— annua e l’identità dei donatori. La Cancelleria dello Stato provvede a pubblicare immediatamente i dati nel Foglio ufficiale. Il partito o movimento politico che contravviene all’obbligo di comunicare l’ammontare dei finanziamenti superiori l’importo di fr. 10'000.— viene privato in tutto o in parte del contributo previsto dal decreto legislativo riguardante il finanziamento dei gruppi parlamentari con decisione del Consiglio di Stato.


Finanziamenti dei candidati (articolo 115 LEDP)

Consiglio degli Stati

Entro il termine di trenta giorni precedente la data dell’elezione ogni candidato alle elezioni cantonali deve comunicare alla Cancelleria dello Stato l’ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 5'000.— e l’identità dei donatori. La Cancelleria dello Stato provvede a pubblicare immediatamente i dati nel Foglio ufficiale. Chi contravviene all’obbligo di comunicare l’ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 5'000.— e l’identità dei donatori è punibile con una multa fino a fr. 7'000.— inflitta dal Consiglio di Stato. E’ applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.