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Ricorsi contro gli atti della procedura preparatoria

Contro ogni atto nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato.
Per gli atti di procedura preparatoria si intendono quelli compresi tra la convocazione delle assemblee comunali e la chiusura delle operazioni di voto.
Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare.
Il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile.


Ricorso contro la pubblicazione dei risultati

Consiglio degli Stati

I ricorsi contro l’elezione del Consiglio degli Stati devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

Consiglio nazionale

I ricorsi contro le operazioni concernenti l’elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.