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Contratto di tirocinio

Prima di iniziare un apprendistato l'azienda formatrice (datore di lavoro) deve stipulare con la persona in formazione (rispettivamente il suo rappresentante legale, se minorenne), il contratto di tirocinio, che è retto dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

Con il contratto di tirocinio il datore di lavoro si obbliga a formare adeguatamente la persona in formazione nella professione offerta, e la persona in formazione a lavorare a questo scopo al servizio del datore di lavoro.

Una volta firmato dalle due parti il contratto viene approvato dall'Autorità cantonale (Divisione della formazione professionale)

Tempo di prova


La persona in formazione che stipula il contratto di tirocinio è sottoposta al tempo di prova, della durata minima di un mese alla durata massima di tre mesi (con la possibilità di prolungare a sei mesi con l'accordo della Divisione della formazione professionale). Se il contratto non stabilisce il tempo di prova, quest'ultimo dura tre mesi.

 

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