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Risanamento

Tutti gli interventi di risanamento di materiali contenenti amianto debolmente agglomerato (DA) devono essere eseguiti da ditte specializzate in bonifiche da amianto.

Secondo l'art. 60 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), determinati interventi di risanamento vanno obbligatoriamente annunciati alla SUVA e sottostanno ad autorizzazione

Lavori di risanamento da materiali contenenti amianto, fortemente agglomerato (FA) possono, di regola, essere eseguiti anche da ditte non specializzate in bonifiche da amianto (es. ditte del settore edile o altri professionisti). Per lavori che dovessero richiedere lo smaltimento di quantità importanti è comunque indicato coinvolgere una ditta specializzata.

In ogni caso e in funzione del tipo di materiale o di situazione, è necessario considerare le precauzioni minime descritte in diverse pubblicazioni SUVA o dal Forum Amianto Svizzero (FACH).