Ogni persona fisica, dipendente o indipendente, o giuridica che intende mettere in esercizio apparecchi automatici da gioco (videogiochi o flipper) deve chiedere il rilascio della licenza al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi.
In base agli 7 e 8 della legge la licenza è valida 1 anno ed è rifiutata qualora il richiedente è stato condannato per reati di natura patrimoniale, oppure è insolvibile. La licenza è concessa solo a richiedenti maggiorenni. In base all’art. 10 su tutto il territorio cantonale è vietato l’esercizio di apparecchi automatici da gioco remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere. Sono pure vietati gli apparecchi automatici di gioco che danno vincite in punti e che dal profilo tecnico corrispondono ad apparecchi remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere.
Alla richiesta di licenza debitamente compilata devono essere allegati: