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Le tentazioni insidiose del nazionalismo

12.09.2014

Opinione Liberale, 12 settembre 2014

Lunedì 8 settembre, primo giorno della sessione autunnale delle Camere, il Consiglio nazionale ha deciso, a larga maggioranza, di non dare seguito all’iniziativa parlamentare di Heinz Brand (Udc) per il “primato del diritto costituzionale su quello internazionale“.

Questo atto parlamentare si iscrive in una più ampia strategia elettorale del partito di Blocher, che mira a relativizzare gli impegni assunti dalla Svizzera nell’ambito del diritto internazionale ed in particolare in virtù dei trattati bilaterali e multilaterali, nell’intento di subordinarne la portata giuridica al nostro diritto interno. La parola d’ordine lanciata dall’Udc, sempre più incline all’esasperazione nazionalista, è apparentemente accattivante: prima il diritto nazionale, poi quello internazionale.

Un’analoga iniziativa popolare è già stata annunciata dalla stessa UDC che è fermamente decisa a condizionare la prossima campagna per le elezioni federali di ottobre del prossimo anno, obbligando gli altri partiti a confrontarsi con lei sul sensibile terreno della sovranità nazionale e dei nostri rapporti con l’Europa e con il resto del mondo. Una mossa abile, ma assai pericolosa nel merito. Le conseguenze in caso di successo sarebbero pesanti per la credibilità della Confederazione quale partner internazionale e per la possibilità di concludere anche in futuro trattati su materie essenziali non solo per lo sviluppo economico del Paese. Vediamo più da vicino.

Il Costituente svizzero, in occasione dell’ultima revisione totale della Costituzione federale del 1999, ha rinunciato a disciplinare rigidamente una precisa gerarchia giuridica in caso di conflitti (sempre possibili) tra norme costituzionali e norme del diritto internazionale. L’art. 5 cpv. 4 della Costituzione federale si limita a sancire l’obbligo per Confederazione e Cantoni di rispettare il diritto internazionale. E’ ben vero che questa fondamentale prescrizione non significa ancora che il diritto internazionale sia sempre e comunque prioritario.

Il Costituente ha optato infatti per una soluzione pragmatica e flessibile che consente alle autorità chiamate ad applicare il diritto di ponderare, caso per caso, i diversi interessi in gioco in modo da trovare una soluzione adeguata ad ogni situazione particolare, alla luce del principio generale previsto dall’art. 5 della nostra Carta fondamentale. Siccome l’Udc diffida ormai sistematicamente del potere giudiziario e della sua indipendenza, vorrebbe ridurlo a semplice “bouche qui prononce les mots de la loi” (risuscitando Montesquieu) ossia ad un organismo che dovrebbe limitarsi ad applicare automaticamente e pedissequamente la lettera della norma, senza alcuna possibilità di interpretarla secondo il suo senso logico, storico e teleologico (ossia secondo il suo specifico scopo). Di qui la volontà dei promotori di ancorare espressamente il primato del diritto costituzionale su quello internazionale, in modo da sottrarre qualsiasi margine di manovra a chi deve risolvere un conflitto normativo tra i due livelli.

L’iniziativa Brand, così come quella prospettata a livello costituzionale dall’Udc, hanno poi anche un altro chiaro bersaglio: si chiama CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo). La Corte internazionale di Strasburgo, chiamata ad applicare la Convenzione, ha sviluppato negli anni un’importante giurisprudenza a tutela dei diritti dell’individuo nel caso di arbitrio da parte dello Stato e in alcuni casi ha accolto ricorsi anche contro la Confederazione, accertando una violazione della Convenzione. Per l’Udc un insopportabile attentato alla nostra sovranità. Ma non è così: in realtà, aderendo alla CEDU, la Confederazione ha liberamente e sovranamente accettato di sottoporsi al giudizio di una Corte internazionale a tutela dei diritti fondamentali del cittadino, che rappresentano una conquista inestimabile della civiltà giuridica.
  
Non va poi tralasciato che la Svizzera ha stipulato e approvato una lunga serie di trattati internazionali, in particolare nel settore economico. Il primato sistematico della Costituzione svizzera potrebbe comportare la sospensione immediata di questo o quel trattato internazionale ogni volta che fosse adottata una nuova disposizione costituzionale dal tenore difforme. Una simile incertezza del diritto sarebbe destabilizzante per le imprese svizzere e per i privati cittadini soggetti a determinate disposizioni del trattato in questione. Non verrebbe più garantito il principio della buona fede contrattuale che si riflette anche nella massima latina “pacta sunt servanda”. La scarsa affidabilità del nostro Paese che ne deriverebbe a livello internazionale ci nuocerebbe, nella misura in cui sempre meno Stati sarebbero disposti a concludere un trattato con noi.

Non si negozia mai volentieri un trattato internazionale sapendo già che la controparte potrebbe sospenderlo unilateralmente e da un giorno all’altro sul suo territorio. Proprio in un Paese come il nostro, composto da più minoranze, dovrebbe semmai essere ribadita ad ogni occasione l’importanza di una loro efficace protezione nei confronti della maggioranza. Tutte le minoranze devono poter beneficiare, in caso di necessità, di un organismo indipendente internazionale che le tuteli. Proprio per questo i diritti fondamentali rappresentano una componente essenziale non solo della CEDU, bensì pure del diritto costituzionale svizzero.

 



 



Autori

Giovanni Merlini

Giovanni Merlini