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Obblighi di denuncia e di testimonianza in caso di abusi sui bambini

06.12.2012

Mozione di Fabio Regazzi, CN, PPD

Il CN Fabio Regazzi (e cof.) chiede tramite una mozione di modificare il Codice di procedura penale svizzero affinché venga imposto l'obbligo di testimoniare - anche in quei casi in cui i testimoni sono parenti dell'imputato indagato per reati di pedofilia su bambini terzi - e l'obbligo di segnalazione per tutti e non solo per determinate categorie a conoscenza di atti infamanti sui bambini.
Questa mozione prende spunto dalla decisione adottata all'unanimità lo scorso 24 settembre dal Gran Consiglio ticinese, di inserire nella legislazione cantonale analoghi obblighi, dando così seguito ad un'iniziativa presentata da Alex Pedrazzini e cof. dal titolo "il dovere di segnalazione degli abusi sui bambini. Basta al: non so, non ho visto, se c'ero dormivo".
La discussione in commissione e in Parlamento aveva però evidenziato ostacoli giuridici non di poco conto nella traduzione in una legge cantonale di una tale normativa.
Ritenuta l'importanza di poter estendere a tutta la Confederazione questo nuovo strumentario, Regazzi ha presentato oggi una mozione che invita il Consiglio federale a modificare il Codice di procedura penale svizzero (CPP) affinché vengano imposti:

  1. l'obbligo di testimoniare anche in quei casi in cui i testimoni sono parenti dell'imputato indagato per presunti abusi su bambini terzi. Occorre perciò togliere dal CPP la facoltà di non deporre che impedisce al parente dell'imputato di testimoniare per questi casi;
  2. l'obbligo di informazione/segnalazione/denuncia per i reati di pedofilia o violenza sui bambini sia esteso a tutti e non soltanto ai membri di certe autorità definite da ciascun Cantone;
    Infine, devono esplicitamente essere previste sanzioni nel caso in cui l'obbligo di informazione/segnalazione/denuncia non sia ossequiato.

Motivazioni:


1. L'art. 168 CPP prevede già oggi l'obbligo di testimoniare per quasi tutti, ad esclusione dei casi in cui il testimone è parente dell'imputato, ma non della vittima. In altre parole non è dato l'obbligo di testimoniare quando il testimone non ha un legame di parentela con la vittima. Proprio perché nei casi di pedofilia si può per definizione escludere che sia la vittima stessa a denunciare nell'immediato i fatti, si ritiene importante che l'obbligo di testimoniare non sia limitato, bensì esteso a tutti coloro che sono verosimilmente a conoscenza dei fatti.
2. L'obbligo di denuncia/segnalazione/informazione esiste solo per i membri di certe autorità (es. i medici), e viene regolato in modo diverso dai Cantoni. Si chiede che questo obbligo venga esteso a tutti e non limitato cantonalmente ad alcune categorie.
Si ritiene altresì che le conseguenze di una mancata segnalazione di certi fatti debba essere accompagnata da un'adeguata sanzione (definire quale) in caso di violazione proprio per non vanificare completamente lo scopo della nuova norma.
Gli atti di pedofilia sono infamanti e ledono per sempre l'integrità psichica e fisica dei bambini. Si ricorda che in Svizzera i reati sessuali su fanciulli registrati dalla polizia corrispondono a una media di quattro casi al giorno, uno ogni sei ore, il che permette di affermare tenendo conto delle vicende occulte, che di vero e proprio fenomeno tragico e allarmante si tratta.
Anche se circoscritte alla realtà dell'infanzia, queste modifiche del CCP possono comportare aspetti pratici e delicati non di poco conto, che devono essere contemplati, regolati, precisati nelle disposizioni penali di competenza della Confederazione, allo scopo di impedire facili delazioni o improvvide conseguenze su persone innocenti, e consentire un'applicazione congruente, estesa a tutta la Svizzera e non solo in taluni cantoni.