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Pratica legale o alunnato giudiziale

Pratica

Dopo il conseguimento della laurea in diritto (titoli attuali: lic. iur., dott. iur., BLaw, MLaw) presso un'università si apre la possibilità di ottenere il diploma di avvocato e di notaio nel Cantone Ticino.

Per l'avvocatura occorre assolvere un periodo di pratica legale o di alunnato giudiziario o amministrativo a tempo pieno della durata di due anni. Il periodo biennale di praticantato deve assolversi almeno per un anno in uno studio legale nel Cantone e per la parte rimanente può essere compiuto presso un'autorità giudiziaria cantonale, federale o di un altro Cantone o presso un'amministrazione pubblica del Cantone o della Confederazione, nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale, o in uno studio legale in Svizzera. Nel computo della pratica non sono considerati i periodi di pratica già considerati per l'ammissione all'esame di capacità in un altro Cantone (art. 13 lett. b della Legge sull'avvocatura LAvv).

L'iscrizione nell'elenco dei praticanti è limitata a due anni e può essere prolungata per ulteriori due anni al massimo (art. 10 cpv. 2 LAvv).

Sospensioni della pratica o dell'alunnato, da notificarsi alla Commissione per l'avvocatura, non interrompono il decorso dei termini (art. 3 cpv. 3 del Regolamento sull'avvocatura RAvv). Trascorsi quattro anni dall'inizio, il nominativo del praticante è radiato dall'elenco (art. 3 cpv. 3 RAvv).

Esame di capacità

Effettuata la pratica, può essere chiesta alla Commissione per l'avvocatura all'esame di capacità (non può accedervi chi dispone del solo Bachelor in diritto). Esso consta di una prova scritta e di una prova orale, che vanno sostenute nella stessa sessione d'esame (art. 21 RAvv).

I contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame di capacità per l’avvocatura sono definiti nel relativo Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2015 (pubblicato nel FUC n. 104 del 30 dicembre 2014).