Espropriazioni - Fasi principali
Generalità
La procedura di espropriazione istituita dalla Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr) disciplina l'occupazione temporanea o l'acquisizione della proprietà fondiaria, di diritti reali o di diritti personali relativi ai fondi in vista della attuazione di opere di interesse pubblico (art. 1 cpv. 1 Lespr; espropriazione formale). Essa è inoltre applicabile a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di una espropriazione (art. 1 cpv. 2 Lespr; espropriazione materiale).
Espropriazione formale
In caso di occupazione temporanea o di acquisizione della proprietà fondiaria, di diritti reali o di diritti personali relativi ai fondi in vista dell'attuazione di opere di interesse pubblico (espropriazione formale).
- L'ente espropriante presenta al Tribunale un'istanza di avvio della procedura espropriativa;
- il Tribunale ordina la pubblicazione degli atti espropriativi (per 30 giorni presso la cancelleria comunale) dandone avviso sul Foglio ufficiale, mentre l'ente espropriante notifica un avviso personale a tutti i titolari dei diritti espropriandi e segna sul terreno (mediante picchetti e modine) le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera;
- entro il periodo di pubblicazione ogni interessato ha la facoltà di trasmettere le sue richieste (opposizione all'espropriazione, domanda di modifica dei piani espropriativi, pretese di indennità) al Tribunale;
- se l'espropriato e l'espropriante sottoscrivono un accordo espropriativo, il Presidente del Tribunale stralcia dai ruoli la procedura;
- altrimenti: il Presidente del Tribunale avvia la procedura di stima convocando le parti per un tentativo di conciliazione;
- qualora l'espropriato si sia opposto all'espropriazione o abbia chiesto la modifica dei piani espropriativi il Tribunale statuisce dapprima su tali questioni in un giudizio appellabile al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM);
- dopo la crescita in giudicato di quest'ultimo giudizio il Tribunale stima i diritti espropriandi e stabilisce l'indennità espropriativa in una sentenza anch'essa appellabile al TRAM;
- l'espropriante (di regola per il tramite dell'Ufficio del registro fondiario) paga l'indennità espropriativa fissata nell'accordo espropriativo o nella sentenza del Tribunale e diviene così titolare dei diritti espropriati;
- su istanza dell'espropriante (dopo la misurazione particellare definitiva) l'Ufficio del registro fondiario iscrive a registro fondiario l'avvenuto trapasso di proprietà.
Espropriazione materiale
In caso di restrizione legale della proprietà avente effetti equivalenti all'espropriazione (espropriazione materiale).
- Colui che si ritiene espropriato notifica le proprie pretese nei confronti dell'ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita (l'istanza può essere trasmessa a quest'ultimo, il quale in caso di disaccordo la trasmette al Tribunale, oppure direttamente al Tribunale);
- ove la pretesa sia contestata, il Presidente del Tribunale avvia la procedura di stima;
- il Tribunale giudica sull'esistenza dell'espropriazione materiale e stabilisce, se del caso, l'indennità espropriativa in una sentenza appellabile al Tribunale cantonale amministrativo;
- l'ente espropriante paga l'eventuale indennità espropriativa stabilita nella sentenza e chiede