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Giustizia Penale


In generale

La giurisdizione penale concerne la punizione dei reati commessi dagli individui. È la funzione dello Stato preposta all'attuazione delle norme penali, ossia di quelle disposizioni che tutelano beni ed interessi fondamentali dei singoli e della collettività, mediante l'irrogazione, in caso di loro violazione (reato), di sanzioni (la pena) incidenti, direttamente o indirettamente, sulla libertà personale. Ed è il tipo di sanzione "la pena" che distingue il reato, ovvero l'illecito penale, dall'illecito civile e dall' illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè "la pena", a distinguere la norma penale, da quella civile e amministrativa. E' lo Stato stesso ad agire contro i colpevoli di reati, per tutelare l'interesse collettivo alla legalità ed alla giustizia.

In concreto

Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e vengono raccolte prove per determinare se nei confronti dell'imputato deve essere emesso un decreto d'accusa, deve essere promossa l'accusa o deve essere abbandonato il procedimento. La procedura preliminare è avviata mediante:

  1. l'attività investigativa della polizia;
  2. l'apertura dell'istruzione da parte del ministero pubblico.

Il Ministero pubblico apre l'istruzione se: da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato, se dispone provvedimenti coercitivi oppure se è stato informato dalla polizia in merito a reati gravi nonché ad altri eventi rilevanti.

Quando ritiene che l'istruzione sia completa, il procuratore pubblico emana un decreto d'accusa o notifica l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Il procuratore pubblico emette un decreto d'accusa se i fatti sono stati ammessi dall'imputato o sono stati sufficientemente chiariti e il magistrato ritiene sufficiente una delle seguenti pene: multa, pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere, lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore o una pena detentiva non superiore a sei mesi. Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al ministero pubblico. L'opposizione comporta l'obbligo di riesame del caso da parte del procuratore pubblico con eventuale assunzione di nuove prove e nuovo giudizio da parte di quest'ultimo. Se il procuratore pubblico decide di confermare il decreto d'accusa, trasmette gli atti al tribunale per il dibattimento. Il procuratore pubblico, se alla luce delle risultanze dell'istruzione, ritiene di disporre di sufficienti indizi di reato e non può emanare un decreto d'accusa, promuove l'accusa davanti al giudice.

In materia di contravvenzioni, come pure per i delitti e i crimini, nei casi di lieve entità, quando il procuratore pubblico ritiene adeguata la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore, competente è la Pretura penale. Negli altri casi, a dipendenza della gravità del reato, sarà competente la Corte correzionale del Tribunale penale cantonale (che giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede 2 anni, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 50 cpv. 3 e 4 LOG) o la Corte criminale del Tribunale penale cantonale, che giudica i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva superiore a due anni (art. 50 cpv. 2 LOG).
Contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento, può essere proposto l'appello alla Corte di appello e di revisione penale.

I Giudici dei provvedimenti coercitivi sono competenti per disporre la carcerazione preventiva, la carcerazione di sicurezza e per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi previsti dal CPP (ad esempio la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, le inchieste mascherate). Gli stessi fungono anche da giudici dell'applicazione della pena, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone, nei casi stabiliti dalla legge. La Corte dei reclami penali giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili dei tribunali di primo grado (decreti, ordinanze), della polizia (ad es. arresto provvisorio), del ministero pubblico e delle autorità penali delle contravvenzioni e del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal CPP.