Raccolta giurisprudenza
Validità della disdetta (in relazione al contratto)
Volume: 13
Data: 22.03.2010
Numero: 33
Articolo: Art. 266 CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4
Massima:
Se le parti non raggiungono precise intese derogando ad un contratto di locazione, quest’ultimo rimane in vigore. Conseguentemente, le parti sono tenute ad adempiere alle clausole specifiche di tale contratto. In caso di mancato pagamento del corrispettivo, la parte locatrice può quindi intimare una diffida per mora per la pigione contrattualmente prevista e rimasta impagata.