Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

Per effettuare il deposito delle pigioni presso l'Ufficio di conciliazione occorre che il conduttore richieda la riparazione di un difetto

Volume: 12

Data: 01.04.2008

Numero: 19

Articolo: Art. 259 e segg. CO

Autorità: Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re B. / O.

Massima:

L’Ufficio di conciliazione, prima di entrare nel merito delle pretese formulate dalle parti, è tenuto ad esaminare se i requisiti formali della procedura di deposito delle pigioni sono stati ossequiati. In caso negativo, l’Ufficio di conciliazione potrà unicamente constatare la mancata intesa e liberare la pigione a favore della parte locatrice. Le norme sul deposito delle pigioni sono state istituite al solo scopo di formulare una pressione sul locatore per indurlo ad eliminare in tempi rapidi i difetti gravanti il bene locato.

Nuova ricerca