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Raccolta giurisprudenza

Legittimazione a notificare una disdetta straordinaria

Volume: 13

Data: 23.09.2010

Numero: 10

Articolo: Art. 257f CO

Autorità: Ufficio di conciliazione di Locarno

Massima:

Per essere valida la disdetta deve essere notificata da una delle parti del contratto di locazione. Le parti possono farsi rappresentare nell’ambito della disdetta a condizione che il rapporto di rappresentanza risulti chiaramente dalla disdetta o dalle circostanze. La disdetta è quindi inefficace se il rapporto di rappresentanza non viene percepito chiaramente dal destinatario soprattutto se la diffida viene notificata da una persona differente rispetto all’invio di una precedente diffida.

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