Raccolta giurisprudenza
Legittimazione a notificare una disdetta straordinaria
Volume: 13
Data: 23.09.2010
Numero: 10
Articolo: Art. 257f CO
Autorità: Ufficio di conciliazione di Locarno
Massima:
Per essere valida la disdetta deve essere notificata da una delle parti del contratto di locazione. Le parti possono farsi rappresentare nell’ambito della disdetta a condizione che il rapporto di rappresentanza risulti chiaramente dalla disdetta o dalle circostanze. La disdetta è quindi inefficace se il rapporto di rappresentanza non viene percepito chiaramente dal destinatario soprattutto se la diffida viene notificata da una persona differente rispetto all’invio di una precedente diffida.