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Raccolta giurisprudenza

Difetti del bene locato (prostituzione)

Volume: 13

Data: 30.12.2009

Numero: 18

Articolo: Art. 258 CO

Autorità: Ufficio di conciliazione di Chiasso

Massima:

Una riduzione di pigione pari a due locazioni mensili nette si giustifica nel caso che nel palazzo locato venga esercitata un’attività di prostituzione con conseguente disordinate frequentazioni nello stesso stabile, senza che il portinaio o il locatore intervengano in maniera efficiente. La riduzione di pigione viene in particolare giustificata dal fatto che sussiste un uso improprio delle parti comuni dello stabile e che a qualunque ora del giorno funzionerebbero le cucine degli appartamenti ove viene svolta l’attività di prostituzione. La parte locatrice è dunque responsabile per il corretto andamento dell’intero stabile locato e risponde se colpevolmente omette di intervenire in questo contesto secondo le sue possibilità.

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