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Ufficio cantonale di accertamento

L'Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre Giudici del Tribunale d'appello da esso designati.

L' Ufficio cantonale di accertamento ha il compito:

  1. di decidere sulle questioni relative alle schede contestate nelle operazioni di spoglio davanti agli uffici elettorali comunali;
  2. di stabilire i risultati della votazione o dell' elezione;
  3. di procedere alla proclamazione dei risultati e dei candidati eletti in caso di elezione e alla pubblicazione dei risultati;
  4. nei casi di elezione con il sistema proporzionale di determinare il quoziente elettorale ed eseguire la ripartizione fra i diversi gruppi.

Ogni altra questione, per cui fosse eventualmente pendente ricorso, è decisa dall' autorità competente investita del ricorso medesimo.

Nelle elezioni stabilisce inoltre:

  1. i candidati eletti e rilascia loro le credenziali;
  2. la lista dei subentranti secondo l' ordine dei voti personali ottenuti.

Possono partecipare alle deliberazioni dell' ufficio cantonale di accertamento oltre ai membri dell' ufficio, il personale designato dal Consiglio di Stato e un delegato per ogni lista o gruppo.